Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: VERSACE GIUSEPPINA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GELMINI MARIASTELLA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 NOVELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 DALL'OSSO MATTEO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 MAZZETTI ERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 MILANATO LORENA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 ZANGRILLO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 CASSINELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 SPENA MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 SACCANI JOTTI GLORIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 ORSINI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 FITZGERALD NISSOLI FUCSIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 APREA VALENTINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 BAGNASCO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 CAPPELLACCI UGO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 PENTANGELO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 SOZZANI DIEGO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 FASANO VINCENZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 POLIDORI CATIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 CASCIELLO LUIGI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 SISTO FRANCESCO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 PITTALIS PIETRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 FIORINI BENEDETTA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 BARONI ANNA LISA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 PALMIERI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 CANNATELLI PASQUALE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 RUFFINO DANIELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 RIPANI ELISABETTA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 TRIPODI MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 CRISTINA MIRELLA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 PELLA ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 NAPOLI OSVALDO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 D'ATTIS MAURO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 CAON ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 CARRARA MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 CASINO MICHELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 PETTARIN GUIDO GERMANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 LABRIOLA VINCENZA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/04/2020 Resoconto MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE VOTO 24/04/2020 Resoconto MARROCCO PATRIZIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE Resoconto DALL'OSSO MATTEO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
NON ACCOLTO IL 24/04/2020
PARERE GOVERNO IL 24/04/2020
DISCUSSIONE IL 24/04/2020
RESPINTO IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
permesso che:
il provvedimento in esame agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 ha previsto una serie di indennità una tantum di importo pari a 600 euro per il mese di marzo da corrispondere a diverse categorie di lavoratori che hanno visto la propria attività lavorativa impedita o ridotta a causa dell'emergenza epidemiologica prodotta dal COVID-19;
l'articolo 44 del medesimo provvedimento ha altresì stanziato risorse da destinare al cosiddetto reddito di ultima istanza che, in parte è stato finalizzato all'erogazione di indennità una tantum per i professionisti iscritti alle casse di previdenza ordinistiche;
la circolare Inps 47/2020 ha dichiarato l'incompatibilità tra la percezione delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222;
tale interpretazione appare ingiustificata e arbitraria alla luce della disposizione dell'articolo 31 del decreto-legge che stabilisce, esclusivamente, il divieto di cumulo delle suddette indennità e l'incompatibilità di queste con la percezione del reddito di cittadinanza;
tale interpretazione è stata altresì contestata da una nota del Capo dell'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 aprile;
il decreto interministeriale 28 marzo 2020, che fissa i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal COVID-19, indica che l'accesso alla misura in questione è esclusa per i lavoratori autonomi/liberi professionisti titolari di pensione;
l'articolo 34 del decreto-legge «Liquidità» n. 231 del 2020 prevede che, ai fini del riconoscimento di tale indennità, «i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva»;
l'interpretazione fornita da Inps per le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del presente decreto, e i criteri individuati dal decreto interministeriale 28 marzo 2020 in ordine all'accesso al reddito di ultima istanza, stanno escludendo dalle misure di sostegno al reddito i lavoratori portatori di disabilità che percepiscono l'assegno di invalidità;
l'assegno ovvero la «pensione» di invalidità è misura di natura assistenziale e non previdenziale,
impegna il Governo
a chiarire quanto prima, anche prevedendo l'adozione di una norma di interpretazione autentica di rango primario, che la percezione dell'assegno di invalidità o pensione di invalidità, sia quando erogato da Inps, sia nei casi in cui sia erogato dalle casse degli ordini professionali, non è incompatibile con l'accesso alle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, del provvedimento in esame, né con l'accesso all'indennità del fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 del presente provvedimento.
9/2463/88. Versace, Gelmini, Novelli, Dall'Osso, D'Ettore, Mazzetti, Milanato, Zangrillo, Giacometto, Cassinelli, Spena, Saccani Jotti, Orsini, Nevi, Fitzgerald Nissoli, Aprea, Bagnasco, Cappellacci, Pentangelo, Sozzani, Fasano, Polidori, Casciello, Sisto, Pittalis, Fiorini, Anna Lisa Baroni, Palmieri, Cannatelli, Paolo Russo, Ruffino, Ripani, Maria Tripodi, Cristina, Pella, Napoli, D'Attis, Caon, Carrara, Casino, Baratto, Pettarin, Labriola, Giacometto.