ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/066

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: ACQUAROLI FRANCESCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 23/04/2020
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 23/04/2020
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/04/2020
CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 23/04/2020

PARERE GOVERNO IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/066
presentato da
ACQUAROLI Francesco
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure di sostegno economico per lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    in particolare, l'articolo 78 prevede numerose misure in favore del comparto agricolo e della pesca, e il comma secondo del medesimo articolo istituisce un Fondo con risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 per coprire le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari o per ristrutturare i debiti con la copertura dei costi degli interessi sui mutui maturati nel corso degli ultimi due anni nonché per sostenere le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività;
    l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ha determinato l'impossibilità per i marittimi imbarcati sulle unità di pesca di garantire la prevista distanza minima di un metro e, di conseguenza, l'interruzione temporanea dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, ma piuttosto per la tutela e la salvaguardia della salute pubblica;
    in questo quadro occorre, pertanto, garantire anche uno specifico sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, e a tal fine appare opportuno prevedere la liquidazione del Fondo della misura sociale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 205 del 2017 e all'articolo 1, comma 673, della legge n. 145 del 2018, riguardante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle annualità 2018 e 2019,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre specifici strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori di cui in premessa, se del caso attraverso la liquidazione del citato Fondo.
9/2463/66Acquaroli, Caretta, Ciaburro, Prisco.