Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: MATURI FILIPPO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CATTOI VANESSA LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020 BINELLI DIEGO LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020 LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020 PICCOLO TIZIANA LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020 SUTTO MAURO LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/04/2020 CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 23/04/2020
PARERE GOVERNO IL 23/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
RESPINTO IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
l'utilizzo massivo degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende sta determinando l'impossibilità per i lavoratori assunti con contratto a termine o in somministrazione ed in scadenza di avere una continuità occupazionale e reddituale e, pertanto, tali lavoratori non vedranno né attivati né prorogati e/o trasformati i propri contratti di lavoro, con conseguente aggravio per le Casse dello Stato in termini di erogazione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, ove prevista;
a ciò si aggiunga il fatto che, a legislazione vigente, le aziende possono attivare anche retroattivamente fino a quattro mesi l'ammortizzatore sociale, così revocando in dubbio la legittimità dei contratti flessibili precedentemente attivati presso quell'utilizzatore; l'obbligo di motivazione causale ha determinato, già prima dell'inizio della crisi, una consistente difficoltà per le aziende a procedere ai rinnovi dei contratti a termine, anche in somministrazione, con conseguente forte ricambio del personale, in particolar modo, delle figure professionali più basse,
impegna il Governo
a prevedere, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, il divieto di assunzione a termine e in somministrazione in aziende che abbiano attivato procedure di cassa integrazione guadagni, nonché la sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e la sospensione del termine di durata e dei limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro nei contratti di lavoro a scopo di somministrazione per le attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020.
9/2463/262. Maturi, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Piccolo, Sutto.