ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/251

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: ANNIBALI LUCIA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FREGOLENT SILVIA ITALIA VIVA 23/04/2020
D'ALESSANDRO CAMILLO ITALIA VIVA 23/04/2020
VITIELLO CATELLO ITALIA VIVA 23/04/2020
FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/04/2020
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020

ACCOLTO IL 24/04/2020

PARERE GOVERNO IL 24/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/251
presentato da
ANNIBALI Lucia
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che,
    il 30 giugno 2020, si è inteso al Senato – con l'aggiunta dei commi da 12-bis a 12-quinquies all'articolo 83 rubricato «Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare» – consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali da remoto;
    sul punto, la Commissione Giustizia della Camera ha espresso parere favorevole con la condizione di poter ricorrere al processo da remoto quando non si debba svolgere attività istruttoria e di discussione; innovazioni così profonde del processo penale devono essere discusse e approfondite in Parlamento. Non si può utilizzare la fase di emergenza per rendere permanenti misure che chiamano in causa diritti costituzionali;
    la smaterializzazione dell'udienza penale e della camera di consiglio dei giudici non rappresentano forme di semplificazione telematica delle comunicazioni e delle disponibilità degli atti di causa, che certamente contribuiscono a snellire l'organizzazione della macchina giudiziaria, alle quali è ben possibile dare pratica e rapida applicazione in questa fase di emergenza ma anche nel futuro;
    al contrario, il progetto di eliminazione della fisicità del luogo di udienza e delle relazioni tra i soggetti del processo è cosa che mina le fondamenta, i principi costituzionali di garanzia e che viola le vigenti regole di protezione dei dati e di sicurezza informatica;
    tutte queste disposizioni sono palesemente incompatibili con le fondamentali caratteristiche ideali e strutturali del giusto processo penale e in contrasto con i principi costituzionali che lo presidiano, quali il diritto di difesa ed il contraddittorio, che per la loro effettività presuppongono l'oralità e l'immediatezza dell'accertamento giudiziale;
    si tratta di una vera e propria smaterializzazione dell'intero procedimento penale, dagli atti delle indagini preliminari alle attività processuali, con il dislocamento fisico e conseguente collegamento video da sito imprecisato del giudice e delle parti e con – addirittura – un vulnus alla segretezza della decisione in camera di consiglio, individualmente delocalizzata per ogni giudicante;
    principi costituzionali e prassi codificate non consentono di dare attuazione, davanti ad uno schermo, a quei sofisticati meccanismi di osservazione, valutazione e intervento che caratterizzano la partecipazione delle parti al processo accusatorio, che per definizione è fisicità della dialettica, concentrata nell'aula di giustizia a beneficio del contraddittorio e della decisione del giudice;
    il meccanismo della partecipazione da remoto si traduce in una fonte di inevitabile pregiudizio per la piena esplicazione dell'attività defensionale, dal momento che un principio può essere vanificato non solo da una norma che ne impedisca il pieno esercizio ma anche da una situazione di fatto, contingente o duratura, che in sostanza ne renda difficile l'attuazione;
    non tutte le attività difensive si possono svolgere dalla postazione remota con evidenti riflessi sul compimento di alcune attività tipiche, quali ad esempio la produzione di documenti;
    la condivisibile esigenza di riprendere al più presto le attività giudiziarie può essere soddisfatta, seppure con progressione e a ritmi inevitabilmente ridotti, attraverso misure che, se adottate, garantiscano la piena garanzia di tutela dei diritto alla salute di tutti i protagonisti,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che il ricorso a strumenti telematici – processo da remoto – così come previsto dal Decreto di cui in premessa non si applichi alle udienze di discussione e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti salvo diverso accordo tra le parti.
9/2463/251. (Testo modificato nel corso della seduta) Annibali, Fregolent, D'Alessandro, Vitiello, Ferri.