Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: MIGLIORE GENNARO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FREGOLENT SILVIA ITALIA VIVA 23/04/2020 D'ALESSANDRO CAMILLO ITALIA VIVA 23/04/2020 ANNIBALI LUCIA ITALIA VIVA 23/04/2020 VITIELLO CATELLO ITALIA VIVA 23/04/2020 FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/04/2020 CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 23/04/2020
PARERE GOVERNO IL 23/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
RITIRATO IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
l'articolo 123 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di detenzione domiciliare, mirando ad agevolare l'esecuzione della pena in tale forma al fine di prevenire il contagio da COVID-19;
i commi 3 e 4 di tale articolo, in particolare, prevedono che nei casi in cui sia disposta l'esecuzione domiciliare della pena venga automaticamente applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (ad esempio braccialetto elettronico), mentre il comma 6 subordina la disposizione dell'esecuzione domiciliare della pena al consenso del condannato all'attivazione delle predette misure di controllo;
i dispositivi di controllo di cui sopra sono spesso carenti nelle istituzioni penitenziarie e la loro previsione quale conditio sine qua non per l'esecuzione domiciliare della pena finisce col subordinare un'importante misure di contenimento del contagio del virus a una possibile indisponibilità materiale che non dipende in alcun modo dal condannato, il quale viene tenuto a scontare, in termini di salute e incolumità personale, l'assenza dei dispositivi di controllo a distanza,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad espungere dalle misure in materia di detenzione domiciliare al fine di contenere il diffondersi del COVID-19 il riferimento ai dispositivi di controllo a distanza del condannato quale condizione necessaria per attivare la misura di contenimento.
9/2463/250. Migliore, Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Vitiello, Ferri.