ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/250

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: MIGLIORE GENNARO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FREGOLENT SILVIA ITALIA VIVA 23/04/2020
D'ALESSANDRO CAMILLO ITALIA VIVA 23/04/2020
ANNIBALI LUCIA ITALIA VIVA 23/04/2020
VITIELLO CATELLO ITALIA VIVA 23/04/2020
FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/04/2020
CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 23/04/2020

PARERE GOVERNO IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

RITIRATO IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/250
presentato da
MIGLIORE Gennaro
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 123 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di detenzione domiciliare, mirando ad agevolare l'esecuzione della pena in tale forma al fine di prevenire il contagio da COVID-19;
    i commi 3 e 4 di tale articolo, in particolare, prevedono che nei casi in cui sia disposta l'esecuzione domiciliare della pena venga automaticamente applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (ad esempio braccialetto elettronico), mentre il comma 6 subordina la disposizione dell'esecuzione domiciliare della pena al consenso del condannato all'attivazione delle predette misure di controllo;
    i dispositivi di controllo di cui sopra sono spesso carenti nelle istituzioni penitenziarie e la loro previsione quale conditio sine qua non per l'esecuzione domiciliare della pena finisce col subordinare un'importante misure di contenimento del contagio del virus a una possibile indisponibilità materiale che non dipende in alcun modo dal condannato, il quale viene tenuto a scontare, in termini di salute e incolumità personale, l'assenza dei dispositivi di controllo a distanza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad espungere dalle misure in materia di detenzione domiciliare al fine di contenere il diffondersi del COVID-19 il riferimento ai dispositivi di controllo a distanza del condannato quale condizione necessaria per attivare la misura di contenimento.
9/2463/250Migliore, Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Vitiello, Ferri.