Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: SCHULLIAN MANFRED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 23/04/2020 PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/04/2020 MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020
ACCOLTO IL 24/04/2020
PARERE GOVERNO IL 24/04/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 del provvedimento all'esame consente alle regioni e province autonome, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nei limiti delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 3, di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (con esclusione del lavoro domestico) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
in particolare, i commi da 5 a 5-ter contengono disposizioni specifiche per il fondo di solidarietà bilaterale intersettoriale, istituito in ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, consentendo a queste ultime, a condizione che provvedano alla copertura del relativo fabbisogno finanziario con fondi propri, di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di autorizzare con espressa disposizione legislativa, da introdurre con il prossimo provvedimento utile, le province autonome di Trento e di Bolzano a utilizzare le risorse trasferite ai fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previsti dalla normativa vigente.
9/2463/224. (Testo modificato nel corso della seduta) Schullian, Gebhard, Plangger.