ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/224

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: SCHULLIAN MANFRED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 23/04/2020
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/04/2020
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020

ACCOLTO IL 24/04/2020

PARERE GOVERNO IL 24/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/224
presentato da
SCHULLIAN Manfred
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22 del provvedimento all'esame consente alle regioni e province autonome, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nei limiti delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 3, di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (con esclusione del lavoro domestico) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
    in particolare, i commi da 5 a 5-ter contengono disposizioni specifiche per il fondo di solidarietà bilaterale intersettoriale, istituito in ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, consentendo a queste ultime, a condizione che provvedano alla copertura del relativo fabbisogno finanziario con fondi propri, di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di autorizzare con espressa disposizione legislativa, da introdurre con il prossimo provvedimento utile, le province autonome di Trento e di Bolzano a utilizzare le risorse trasferite ai fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previsti dalla normativa vigente.
9/2463/224. (Testo modificato nel corso della seduta) Schullian, Gebhard, Plangger.