Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: ADELIZZI COSIMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BUOMPANE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 DONNO LEONARDO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 FARO MARIALUISA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 FLATI FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 GUBITOSA MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 LORENZONI GABRIELE MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 LOVECCHIO GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 MANZO TERESA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 MISITI CARMELO MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 RADUZZI RAPHAEL MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 SODANO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 TORTO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 TRIZZINO GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 ZENNARO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/04/2020 MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020
ACCOLTO IL 24/04/2020
PARERE GOVERNO IL 24/04/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
il comma 2-bis dell'articolo 125 del provvedimento in esame, inserito durante l'esame al Senato, prevede che, su richiesta dell'assicurato, possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazioni ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020;
di conseguenza, sempre in base a quanto stabilito dal citato comma 2-bis, le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. Tale sospensione del contratto è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano pertanto esercitabili;
la sospensione del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti comporta l'impossibilità per il veicolo stesso di stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2054 c.c., contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione;
in questa drammatica fase determinata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 molte imprese sono state costrette a sospendere la propria attività e di conseguenza i relativi veicoli aziendali non hanno circolato su strada,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a consentire alle aziende, i cui veicoli non hanno circolato a causa della sospensione dell'attività determinata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, di poter prorogare, senza oneri per l'assicurato, la durata del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di un numero di giorni pari a quelli di sospensione dell'attività.
9/2463/211. (Testo modificato nel corso della seduta) Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Zennaro.