Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: DE TOMA MASSIMILIANO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/04/2020 Resoconto MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE VOTO 24/04/2020 Resoconto DE TOMA MASSIMILIANO MISTO Resoconto ACQUAROLI FRANCESCO FRATELLI D'ITALIA
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
DISCUSSIONE IL 24/04/2020
NON ACCOLTO IL 24/04/2020
PARERE GOVERNO IL 24/04/2020
RESPINTO IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
sono sempre di più in Italia i caregiver familiari, quelle persone che gratuitamente e fuori dall'ambito professionale si occupano di un figlio, di un genitore o di un familiare disabile non autosufficiente. Sono costretti spesso ad abbandonare il lavoro, a qualsiasi età, per potersi totalmente dedicare alla cura del familiare;
con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 255, viene definita finalmente la figura del caregiver familiare come «quella persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18»;
in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, ormai non più procrastinabile, si ritiene necessario intervenire con misure urgenti almeno per il sostegno economico di queste figure;
riconoscere ad un solo caregiver per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, sarebbe un atto di civiltà nei confronti di persone che si dedicano agli altri, alla famiglia per necessità, spesso per tutta la vita;
si auspica che si tratti di un contributo che non concorra alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159,
impegna il Governo
a introdurre, nella elaborazione delle iniziative legislative di prossima adozione in questa fase di emergenza COVID-19, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, per un solo caregiver per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
9/2463/20. De Toma.