Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: ALEMANNO MARIA SOAVE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 RIZZONE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/04/2020 CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 23/04/2020
PARERE GOVERNO IL 23/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca tra le ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 di cui al Titolo V, anche quelle relative a proroghe in materia assicurativa;
l'articolo 125, come modificato nel corso dell'esame in Senato, reca – in particolare – disposizioni finalizzate a prorogare di ulteriori 15 giorni per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, nonché alla sospensione su richiesta dell'assicurato, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, dei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
la sospensione del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti comporta l'impossibilità per il veicolo stesso di stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2054 c.c., contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione;
l'articolo 2054 del codice civile dispone che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
con sentenza n. 1280 del 2019 i giudici della Corte di Cassazione hanno argomentato che la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata. In definitiva, va affermato il principio secondo cui nell'ampio concetto di circolazione stradale, indicato nell'articolo 2054 del codice civile, è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade;
sempre secondo la citata sentenza n. 1280 rientrano nel concetto di circolazione stradale ex articolo 2054 del codice civile, dando luogo all'applicabilità della normativa per la Responsabilità Civile Auto (RCA), anche la sosta nonché, quando avvengono sulla via pubblica, le operazioni di carico o scarico del veicolo ovvero qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli, ecc.): in pratica la tutela del danneggiato risulta ampliata attraverso l'introduzione del «rischio statico» connesso alla circolazione, con il quale la copertura assicurativa viene estesa anche ai fatti che accadono durante o a causa del parcheggio dell'autovettura;
la più recente giurisprudenza della Suprema Corte e della Corte di Giustizia Europea sembrerebbe orientata a considerare l'operatività della Polizza di RCA obbligatoria, in relazione a tutte quelle ipotesi dannose riferibili eziologicamente non solo alla circolazione dei veicoli su aree pubbliche o ad esse equiparate, ma anche per il mero possesso degli stessi giungendo addirittura a prevedere l'impossibilità di sospendere il contratto di rc auto anche nel caso di sosta su suolo privato;
il proprietario del veicolo che richiede la sospensione dell'rc auto, in quanto impossibilitato a far fronte alla spesa potrebbe non avere possibilità di ricoverare l'auto su suolo privato;
in questa ottica ai proprietari di auto e veicoli a motore su strada in sosta su suolo pubblico potrebbe essere data la facoltà di stipulare un nuovo contratto assicurativo che preveda la copertura del «rischio statico» che possa fornire regolare garanzia, come previsto per legge, nel momento in cui il contratto di rc auto sia stato sospeso;
il veicolo dotato della copertura assicurativa sopra citata potrà sostare legalmente su suolo pubblico ma non potrà in alcun modo circolare fino al termine del periodo di sospensione e conseguente riattivazione della polizza di responsabilità civile auto;
si realizzerebbe in tal modo anche lo scopo dell'assicurazione obbligatoria ovvero quello di tutelare tutti i soggetti che potrebbero subire danni non solo dalla circolazione dei veicoli ma anche dal mero possesso dei medesimi tenendo in considerazione, altresì, l'astratta idoneità di un veicolo a causare danni, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si trovi in circolazione sulla pubblica via, su una strada ad essa equiparata o, addirittura, in altre circostanze che prescindano totalmente dalla circolazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre interventi, anche di carattere normativo, finalizzati, nell'ottica di valorizzare il principio di mutualità alla base del sistema assicurativo e di favore nei confronti dei consumatori, anche, all'introduzione, della sola copertura su base volontaria del cosiddetto «rischio statico» per le auto e veicoli a due ruote che stazionano su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica.
9/2463/197. Alemanno, Sut, Rizzone.