ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/177

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: PERANTONI MARIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/04/2020
CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 23/04/2020

PARERE GOVERNO IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/177
presentato da
PERANTONI Mario
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    l'aumento della popolazione carceraria ha comportato nell'ultimo decennio un significativo sovraffollamento degli istituti di pena, che aggrava ulteriormente la qualità della vita dei detenuti, già provati per le condizioni di limitata libertà;
    le difficoltà strutturali possono in taluni casi essere attenuate dalla qualità gestionale;
    un esempio virtuoso, a tal proposito, è certamente rappresentato — nonostante la cronica carenza di personale — dalla colonia penale agricola di Mamone in Sardegna, dove la maggior parte dei detenuti lavora e produce reddito per sé stessi e per l'Istituto;
    tale impostazione rappresenta uno strumento essenziale nel percorso rieducativo e riabilitativo, preliminare e necessario per il graduale reinserimento del condannato nella società, ovvero per favorire i contatti con l'esterno, soprattutto per quei detenuti che si trovino a scontare l'ultima parte della pena residua;
    incentivare e potenziare programmi mirati e individualizzati di accompagnamento del detenuto nel processo di riabilitazione significherebbe dare un segnale di responsabilità, oltre che nei confronti della popolazione detenuta, degli agenti di custodia e di tutte le persone che operano nelle carceri, anche della società intera;
    ad ogni modo, una sostanziale riduzione del numero dei detenuti è auspicabile per la salvaguardia del diritto alla salute non solo degli stessi detenuti, ma anche in un'ottica di maggior e miglior tutela al personale della polizia penitenziaria e ad ogni altro soggetto coinvolto nella gestione della vita carceraria;
    a tal fine, l'articolo 123, come modificato dal Senato, estende, fino al 30 giugno 2020, la disciplina già prevista a regime dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, prevedendo che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati;
    in particolare, la norma estende provvisoriamente il campo d'applicazione della misura, riduce gli adempimenti burocratici per velocizzarne l'applicazione e aggiunge modalità di controllo a distanza, mediante i cosiddetti braccialetti elettronici;
    l'accesso alla misura resta comunque escluso per determinate categorie di condanne, nonché per i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare;
    si prevede, infine, che il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena non sia applicabile ai detenuti nei confronti dei quali sia stato redatto rapporto disciplinare, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse avvenute a far data dal 7 marzo 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei programmi di intervento volti a riqualificare l'edilizia carceraria, misure finalizzate alla miglior fruizione delle strutture, nonché di incentivare, sotto il profilo gestionale, il potenziamento delle attività trattamentali, anche in previsione dell'applicazione ordinaria delle disposizioni di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199.
9/2463/177Perantoni.