ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/142

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: GRIPPA CARMELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/04/2020
CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 23/04/2020

PARERE GOVERNO IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/142
presentato da
GRIPPA Carmela
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    il sussidio di disoccupazione NASPI – Nuova Assicurazione Sociale Per l'impiego di cui al decreto legislativo 22/2015 in attuazione della legge n. 183 del 2014 «jobs act» concernenti le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria nonché in sostituzione delle prestazioni di cui alla legge n. 92 del 2012, sostituisce in toto la precedente norma della «Mobilità» ed apporta in sé notevoli cambiamenti circa la durata, l'ammontare delle prestazioni, ed il metodo di calcolo medesimo;
    questa nuova formulazione in vigore dal 1o gennaio 2016, presenta oggettivamente delle condizioni di iniquità rispetto alla figura del lavoratore, in quanto nella sua formulazione in origine era basata sul concetto dell'aiuto a lavoratori che involontariamente avessero perso il proprio posto di lavoro nonché in funzione della età offrire una «protezione economica» più «consistente» quanto più alta l'età dell'interessato, poiché si riteneva – ed a maggior ragione oggi, che la prestazione dovesse pagare il grado di rischio a cui sarebbe andato incontro l’ex lavoratore;
    sarebbe necessario un provvedimento teso a sostenere in modo duale gli ex lavoratori prevalentemente in stato di disoccupazione di lunga durata (almeno di 12 mesi continuativi) legati ad una età oggettivamente rilevante, ovvero superiore ai 35 anni da una parte – e dall'altra di un sostegno specifico della sfera della formazione professionale, con un aiuto in concreto che dia loro la possibilità di riqualificarsi «professionalmente» con la fruizione di corsi specifici finanziati alle Regioni e/o cofinanziati da Stato-Regioni, tesi alla erogazione di attestazioni di qualifica professionale di cui alla legge n. 845 del 1978,

impegna il Governo:

  in considerazione dell'emergenza da Covid-19:
   a valutare l'opportunità di estendere a dodici mesi l'erogazione della NASPI in favore dei disoccupati di lunga durata;
   a valutare altresì l'opportunità di concedere per la durata della proroga, l'erogazione di un sussidio mensile costante nonché la fruizione di un bonus da attribuire alle regioni, finalizzato alla riqualificazione professionale di cui alla legge n. 845 del 1978.
9/2463/142Grippa, Barbuto.