Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: GIARRIZZO ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FICARA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 VARRICA ADRIANO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/04/2020 CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 23/04/2020
PARERE GOVERNO IL 23/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
l'articolo 27 del decreto-legge in esame prevede, per il mese di marzo, un'indennità di 600 euro per i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26, l'8 agosto 1995 n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
l'INPS con circolare n. 49 del 30 marzo 2020 al punto 7 prevede espressamente che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono anche incompatibili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, escludendo dalla platea degli aventi diritto i soggetti con ridotta capacità lavorativa che hanno una «pensione/assegno» di invalidità grazie ai contributi versati;
si tratta di una prestazione previdenziale di natura diversa nelle premesse, nelle finalità e negli importi rispetto alle pensioni dirette di anzianità e vecchiaia, riconosciute a chi cessa la propria attività,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire nel prossimo provvedimento legislativo utile, affinché l'indennità di cui all'articolo 27 sia prevista anche per i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, titolari di un assegno ordinario di invalidità o, eventualmente, ad integrazione dell'assegno stesso che sia inferiore alla soglia di 600 euro e sino al raggiungimento della stessa.
9/2463/139. Giarrizzo, Ficara, Varrica.