Legislatura: 18Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Primo firmatario: COMAROLI SILVANA ANDREINA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/02/2020 FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 27/02/2020
PARERE GOVERNO IL 27/02/2020
RESPINTO IL 27/02/2020
CONCLUSO IL 27/02/2020
La Camera,
premesso che:
la modifica recata all'articolo 268 del codice di procedura penale, dal comma 1, lettera e), dell'articolo 2, del provvedimento in esame, prevede che, una volta scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, parte l'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale (comma 6);
in tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni, di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;
alle operazioni di stralcio possono partecipare sia il pubblico ministero che i difensori; questi ultimi possono estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e possono far eseguire la loro copia, su idoneo supporto o carta;
si ritiene opportuno stabilire che l'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dia luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative affinché l'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dia luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni, prevedendo altresì che, scaduto il termine del deposito, il giudice disponga immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.
9/2394/90. Comaroli, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.