ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/080

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: INVERNIZZI CRISTIAN
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/080
presentato da
INVERNIZZI Cristian
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo recante modifiche alla disciplina in materia di intercettazioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 emanato sulla base della delega legislativa ai sensi dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge del 23 giugno 2017, n. 103;
   considerato che il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame reca modifiche al codice di procedura penale e, in particolare, la lettera f) riforma l'articolo 269 del Codice di Procedura Penale in materia di conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni;
    valutato che ai sensi del nuovo comma 2 dell'articolo 269, sebbene le registrazioni debbano essere conservate fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione, è previsto tuttavia che, anche prima di tale momento, gli interessati possono chiederne la distruzione al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione e ciò quando tale documentazione non sia necessaria al procedimento e per ragioni di tutela della riservatezza;
    rilevato che sebbene occorra evitare che le intercettazioni non ammesse in un procedimento possano circolare, tale esigenza deve però essere contemperata con l'altra, ugualmente meritevole di tutela, di non escludere, in caso di comprovati elementi, la possibilità che le stesse, seppur con le opportune garanzie, possano essere ancora utili e riutilizzabili ai fini processuali e ciò anche alla luce dei diversi casi di cronaca nera risolti addirittura dopo diversi anni dalla commissione del reato e ciò grazie ad una rivalutazione delle prove, tra cui proprio le intercettazioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative, volte a prevedere che le registrazioni, i flussi informatici, i metadati e la documentazione, ove si sia proceduto per reati puniti con la reclusione non inferiore a 5 anni, vengano criptate e conservate in archivio riservato, dal quale possono essere estratte e decifrate, solo laddove, in base a nuovi fatti, indagini o informazioni si abbia fondata ragione di ritenere che possano risultare decisive a fini probatori nel medesimo o in altro procedimento penale.
9/2394/80Invernizzi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.