Legislatura: 18Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Primo firmatario: MOLLICONE FEDERICO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/02/2020
DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 27/02/2020
CONCLUSO IL 27/02/2020
La Camera,
premesso che:
all'articolo 1, comma 75, lettera r), della legge n. 190 del 6 novembre 2012, giornalisticamente conosciuta come legge Severino, ha introdotto nell'ordinamento il reato di traffico di influenze illecite, di cui all'articolo 346-bis del Codice penale;
per traffico di influenze si intende chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter del Codice Penale, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni;
la fattispecie criminosa è stata definita da eminenti studiosi come costitutiva di «un reato dalla consistenza criminosa inafferrabile» citando la definizione data dal professore di diritto penale all'Università Sant'Anna di Pisa, Tullio Padovani;
a livello di ordinamento interno, non esiste una normativa che disciplini l'attività di lobbying, salvo la legge della Regione Toscana n. 5 del 2002 e la legge regionale molisana n. 24 del 2004;
la farraginosità della fattispecie può comportare il rischio di un'estensione eccessiva della nuova figura di reato, attesa la relativa carenza di disciplina dell'attività di rappresentanza di interesse;
l'incertezza normativa conduce spesso a difficoltà applicative della fattispecie astratta rispetto alla fattispecie concreta;
proprio a causa di questa indefinitezza, il reato di traffico di influenze illecite ha trovato scarso utilizzo;
l'assenza di una normativa extrapenale sul fenomeno dei gruppi di pressione e delle lobby rende, infatti, molto difficile per l'interprete orientarsi nel distinguere le mediazioni lecite da quelle illecite;
sin dal 2014 Transparency International-ltalia pubblica lo studio « Lobbying e democrazia. La rappresentanza degli interessi in Italia», che conferisce all'Italia un punteggio di 20 su 100,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero della giustizia una struttura per la valutazione empirica degli effetti dell'articolo 346-bis del codice penale e una sua eventuale revisione.
9/2394/35. Mollicone.