ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
Resoconto FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/003
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, recante «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni», introduce modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della relativa documentazione;
    la finalità del provvedimento è anche quella di calibrare e migliorare le misure contenute nel decreto legislativo n. 216 del 2017, soprattutto nella parte in cui il pubblico ministero si sostituisce alla polizia giudiziaria nella selezione delle intercettazioni non utilizzabili affinché non siano trascritte conversazioni o comunicazioni lesive della reputazione delle persone;
    la norma stabilisce che il pubblico ministero debba vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini;
    sarebbe opportuno, ai fini della tutela della privacy delle persone intercettate prendere in considerazione tutti i dati personali irrilevanti e non solo quelli sensibili ai fini delle indagini,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di emanare idonei correttivi normativi volti a prevedere che nei verbali di trascrizione l'omissione delle parti intercettate riguardi tutti i dati personali irrilevanti e non solo quelli sensibili contenuti in espressioni diffamatorie.
9/2394/3Bignami.