ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/234

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: ROTONDI GIANFRANCO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RITIRATO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/234
presentato da
ROTONDI Gianfranco
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo, nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    l'articolo 415-bis del codice di procedura penale obbliga il pubblico ministero che non ritenga di formulare richiesta di archiviazione, a far notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari (comma 1);
    l'indagato, nel termine di venti giorni a decorrere dal ricevimento dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti e di estrarne copia (comma 2), di presentare memorie, produrre documenti, depositare la documentazione relative alle indagini eventualmente svolte dal difensore, chiedere l'espletamento di specifici atti di indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (comma 3). Nel caso in cui il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salva la possibilità di proroga (richiesta dal pubblico ministero e disposta dal giudice per le indagini preliminari) per una sola volta e per non più di sessanta giorni (comma 4). L'espletamento oltre i suddetti termini dà luogo alla inutilizzabilità dell'attività compiuta (comma 5). Il nuovo comma 2-bis prevede che nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, l'avviso contiene anche l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti (con una modifica approvata dal Senato è stato precisato che si tratta degli atti depositati) relativi ad intercettazioni e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà, entro il termine di 20 giorni, di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti di cui chiede copia. Su tale istanza provvede con decreto motivato il pubblico ministero,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere un regime di nullità nelle ipotesi di omesso deposito o omesso avviso al difensore, i risultati delle intercettazioni.
9/2394/234Rotondi.