ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/217

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: PITTALIS PIETRO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/217
presentato da
PITTALIS Pietro
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    l'articolo 267 codice procedura penale attualmente prevede l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico ministero a disporre le operazioni d'intercettazione, anche mediante l'utilizzo di captatori informatici su dispositivi elettronici portatili;
    la valutazione e l'autorizzazione all'utilizzo di tale mezzo di ricerca della prova, che comprime smisuratamente i diritti fondamentali di una vastissima platea di soggetti interessati, necessita di un controllo giurisdizionale forte,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare con urgenza ogni iniziativa legislativa volta a prevedere che l'autorizzazione all'uso di intercettazioni, anche mediante l'utilizzo di captatori informatici, sia concessa dal tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale.
9/2394/217Pittalis.