Legislatura: 18Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Primo firmatario: PAROLO UGO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/02/2020 FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 27/02/2020
PARERE GOVERNO IL 27/02/2020
RESPINTO IL 27/02/2020
CONCLUSO IL 27/02/2020
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 161 del 2019, come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni, prorogando al 1o maggio 2020 il termine dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (così detta riforma Orlando), che troverà applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 mentre, per tutti i procedimenti in corso, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale;
il decreto-legge apporta anche delle modifiche alla nuova disciplina, sempre a decorrere dal 1o maggio 2020, in particolare l'articolo 2, comma 1, contiene modifiche al codice di procedura penale;
la lettera f) del comma 1, modificata nel corso dell'esame in Senato, interviene sull'articolo 269 codice procedura penale in relazione alla conservazione della documentazione, eliminando le previsioni della riforma del 2017 relative alla disciplina del segreto sugli atti relativi alle intercettazioni;
il numero 3 ripristina la formulazione ante-riforma 2017 in base alla quale, quando la documentazione relativa alle intercettazioni non è necessaria al procedimento, le parti possono chiedere al giudice la distruzione, a tutela della riservatezza,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di aggiungere la previsione in base alla quale, in caso di mancata distruzione, la comunicazione a qualunque titolo o la pubblicazione dei contenuti delle registrazioni sia punibile con la pena di cui all'articolo 379-bis del codice penale.
9/2394/118. Parolo, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.