ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02267/194

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 275 del 10/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: TESTAMENTO ROSA ALBA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/12/2019


Stato iter:
10/12/2019
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 10/12/2019

CONCLUSO IL 10/12/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02267/194
presentato da
TESTAMENTO Rosa Alba
testo di
Martedì 10 dicembre 2019, seduta n. 275

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 di recepimento della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo del 24 novembre 2010, costituisce il quadro nazionale di riferimento in materia di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni AIA per gli impianti industriali. La suddetta normativa è volta a disciplinare le prescrizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, secondo un approccio integrato di considerazione di tutte le matrici ambientali, al fine di garantire un livello di protezione ambientale, ma anche di tutela della salute della popolazione il più possibile elevati. La medesima direttiva europea, inoltre, evidenzia chiaramente i rischi per la salute pubblica correlati ai grandi impianti di combustione, compresi quelli di incenerimento dei rifiuti;
    secondo il XII Rapporto dell'Osservatorio Nimby Forum, aggiornato al 2016, sono presenti sul territorio nazionale più di 300 impianti industriali che, durante il loro ciclo produttivo, rilasciano inquinanti nei suoli e nelle falde idriche. Addirittura molti di questi impianti sono sottoposti a denunce e sequestri da parte della magistratura;
   considerato che:
    nell'ambito dell’iter di rilascio dell'AIA ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, un ruolo fondamentale viene riconosciuto alla cosiddetta Commissione Istruttoria per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC), avente il compito di fornire nel merito di ciascuna domanda di autorizzazione presentata dai gestori degli impianti, pareri istruttori conclusivi con prescrizione motivate. Tuttavia, pur essendo chiamata a occuparsi di progetti aventi potenziali ricadute sulla salute pubblica, la suddetta commissione non prevede al suo interno la presenza di componenti espressione di profili sanitari. Ciò comporta la totale esclusione dei pareri sanitari dal percorso tecnico-scientifico che stabilizza le prescrizioni contenute nel parere istruttorio, relegando la capacità amministrativa del Ministero della Salute in una posizione secondaria non determinante nell'ambito della definizione dei pareri sopra citati;
    il tema della valutazione d'impatto sanitario è di assoluto rilievo, soprattutto nell'ottica delle valutazioni ex ante rispetto agli interventi e ai progetti potenzialmente realizzabili, al fine di garantire pienamente la protezione e la promozione della salute della popolazione, nonché politiche volte ad assicurare il benessere complessivo degli individui, delle comunità, oltre alla sostenibilità ambientale. Di contro nell'ambito delle Autorizzazioni Integrali Ambientali si definiscono prescrizioni per la riduzione delle emissioni ma, il più delle volte, si trascurano gli aspetti più specificatamente sanitari;
    quest'ultimo aspetto è stato evidenziato anche dall'istituto Superiore di Sanità, nel rapporto «Ambiente e salute: evidenze disponibili e indicazioni di sanità pubblica» dove si rileva l'esistenza di una «lacuna metodologica nella procedura di Autorizzazione Ambientale Integrata di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 che limita il suo orizzonte prescrittivo alla riduzione delle emissioni finalizzata al miglioramento della qualità ambientale e trascura gli aspetti più specificatamente sanitari». Si tratta di un assunto importante che contribuisce a sgombrare il campo dalla errata convinzione che i limiti ambientali stabiliti dalle norme vigenti rappresentino una sorta di «livello di tollerabilità» per la salute umana. Inoltre il Ministero della Salute con decreto ministeriale 27 marzo 2019 ha adottato le «Linee Guida per la valutazione di impatto sanitario», al fine di rispondere a quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104 che recepisce la Direttiva europea 2014/52/UE sulla valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
   considerato inoltre che:
    sull'inserimento della valutazione di incidenza sanitaria nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 983 dell'11 febbraio 2019 nella quale viene sancito che «malgrado vada confermato che, in linea di principio, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'AIA non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, va tuttavia ribadito che è necessario procedervi quando le concrete evidenti istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere tra i componenti della Commissione istruttoria per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC) anche profili professionali aventi competenze in materia di sanità pubblica ed epidemiologia ambientale;
   a valutare altresì l'opportunità di mettere in atto ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, in caso di rischio per la salute pubblica, la valutazione d'impatto sanitario, predisposta in conformità alle «Linee Guida» di cui sopra, anche nell'ambito delle domande di autorizzazione integrate ambientali riguardanti le tipologie di progetto ricomprese negli allegati III e IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9/2267/194Testamento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sanita' pubblica

protezione del consumatore

studio d'impatto