ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02267/160

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 275 del 10/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: GAVA VANNIA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 10/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019
D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019
GOBBATO CLAUDIA LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019
LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019
PAROLO UGO LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019
RAFFAELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019
VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019
VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019


Stato iter:
10/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 10/12/2019
Resoconto MORASSUT ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 10/12/2019

PARERE GOVERNO IL 10/12/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 10/12/2019

CONCLUSO IL 10/12/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02267/160
presentato da
GAVA Vannia
testo di
Martedì 10 dicembre 2019, seduta n. 275

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge in conversione disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea;
    sarebbe necessario, anche per evitare nuove infrazioni in sede europea, chiarire specificatamente quali operazioni di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati possano comportare la mutazione della classificazione dei rifiuti da urbani a speciali per poter essere esportati in altre regioni;
    ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera G), TUA, qualsiasi operazione di trattamento gestione rifiuti potrebbe in astratto produrre rifiuti speciali; tuttavia in sede di applicazione di una disposizione nazionale di recepimento di una direttiva dell'Unione Europea si deve privilegiare, tra più interpretazioni, quella conforme al diritto comunitario. A tal fine al rifiuto risultante da un'operazione di trattamento può essere legittimamente attribuito un codice CER nuovo rispetto a quello che il rifiuto aveva in origine solo se i due rifiuti sono diversi e cioè se l'operazione di trattamento o di recupero ha prodotto un nuovo rifiuto;
    infatti la disciplina comunitaria e nazionale non stabilisce quali operazioni di trattamento producono un nuovo rifiuto; purtuttavia il D.Lgs. 152/2006, all'articolo 183, comma 1, lettera f) definisce come «nuovo produttore» di rifiuti «chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti». Conseguentemente un'operazione di trattamento produce un rifiuto nuovo solo se la natura o la composizione che il rifiuto aveva prima del trattamento era diversa da quella del rifiuto trattato;
    sulla base della citata definizione di «nuovo produttore», il trattamento effettuato negli impianti deve mutare la composizione merceologica e le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto per potersi ritenere di aver prodotto un nuovo rifiuto;
    la giurisprudenza nazionale sviluppatasi in occasione della contestazione di reati penali gravi ha evidenziato la necessità di un intervento al fine di impedire il fittizio cambio di classificazione del rifiuto da urbano in speciale conseguito senza idonei presupposti, impropriamente utile a sfruttare la possibilità di aggirare il principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 182-bis codice ambientale. I Giudici di Palazzo Spada, nella sentenza n. 5242 del 2014, tra le altre cose hanno infatti statuito che «un'operazione di trattamento produce un rifiuto nuovo solo se la natura o la composizione che il rifiuto ha prima del trattamento sono diverse da quelle del rifiuto trattato»;
    più volte la medesima giurisprudenza ha evidenziato che nonostante il prodotto derivante dall'attività di triturazione, vagliatura primaria e vagliatura secondaria sia stato considerato come un nuovo prodotto presso gli stabilimenti per la tritovagliatura o l'imballaggio STIR (quali nuovi produttori di rifiuti ex articolo 183 del D.Lgs. n. 152 del 2006), lo stesso tuttavia non ha in concreto perduto le caratteristiche di rifiuto urbano e come tale deve essere sottoposto al principio dell'autosufficienza regionale per il relativo smaltimento. Pertanto, i rifiuti provenienti dagli STIR o da quegli impianti che esercitano trattamenti inidonei a trasformare il rifiuto in ingresso in un nuovo e diverso rifiuto, devono continuare ad essere assoggettati al regime dei rifiuti urbani,

impegna il Governo

a chiarire quali operazioni di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati possano comportare la mutazione della classificazione dei rifiuti da urbani a speciali, per poter essere esportati in altre regioni, fermo restando che i rifiuti provenienti dagli STIR o da impianti che esercitano trattamenti inidonei a trasformare il rifiuto in ingresso in un nuovo e diverso rifiuto, con nuovo codice EER, devono continuare ad essere assoggettati al regime dei rifiuti urbani e come tali devono essere sottoposti al principio dell'autosufficienza regionale per il relativo smaltimento.
9/2267/160Gava, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

riciclaggio dei rifiuti

gestione dei rifiuti