ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02267/136

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 275 del 10/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: SASSO ROSSANO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 10/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019
D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019
GOBBATO CLAUDIA LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019
LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019
PAROLO UGO LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019
RAFFAELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019
VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019
VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 10/12/2019


Stato iter:
10/12/2019
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 10/12/2019

CONCLUSO IL 10/12/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02267/136
presentato da
SASSO Rossano
testo di
Martedì 10 dicembre 2019, seduta n. 275

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure urgenti in diversi settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici con una logica di incentivazione di comportamenti e azioni virtuose idonei a coinvolgere i diversi attori responsabili, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini;
    la diffusione del batterio Xylella fastidiosa che da anni colpisce gli ulivi della Puglia e del Salente, ha assunto dimensioni molto gravi ed estremamente preoccupanti, in quanto ormai sono compromessi oltre 10 milioni di alberi di ulivo, con conseguenze drammatiche sul piano economico, ambientale, agricolo e paesaggistico; non essendo tutt'ora disponibile un protocollo efficace di cura delle piante infette, le strategie di lotta al batterio si basano essenzialmente sulla prevenzione e la lotta al vettore al fine di ridurre la diffusione/espansione delle infezioni;
    il decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» il comma 2, dell'articolo 4 concerne «istituzioni di zone economiche speciali» e «intende per ZES una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa»;
    l'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto-legge dispone che: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
    l'articolo 5 del D.P.C.M. 25/01/2018, n. 12 «Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)», dispone che «Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico»;
    secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) l'unico modo efficace per combattere il flagello da Xylella fastidiosa è eradicare gli ulivi infetti e ogni altro albero posto nel raggio di 100 metri da quello contagiato. Di recente, sulla base dei risultati ottenuti dai ricercatori dell'istituto per la protezione sostenibile delle piante (Ipsp) del Cnr di Bari nell'ambito del «Progetto Ponte», finanziato dall'Unione europea, sarebbe stato individuato un metodo per la rilevazione via aerea della Xylella fastidiosa prima della manifestazione dei sintomi;
    attraverso l'istituzione di una ZES nelle zone colpite dalla Xylella si applicherebbe una legislazione economica diversa e più vantaggiosa rispetto a quella prevista nel resto del Paese e nello specifico incentivi a beneficio delle aziende, che si traducono in agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire una zona economica speciale (ZES) nelle zone colpite dalla Xylella che consenta di attivare strumenti di sostegno specifico per le aziende ricadenti nell'area delimitata, che stanno subendo in modo preponderante gli effetti e le conseguenze dell'emergenza.
9/2267/136Sasso, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pianificazione dei trasporti

politica dei trasporti

sviluppo economico