Legislatura: 18Seduta di annuncio: 261 del 18/11/2019
Primo firmatario: TURRI ROBERTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 18/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2019 CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2019 DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2019 MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2019 PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2019 POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2019 TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2019
DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 18/11/2019
CONCLUSO IL 18/11/2019
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 stabilisce la proroga delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019;
la legge 20 novembre 2017, n. 167 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017» all'articolo 2 prevede Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE e prevede che: 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità,
impegna il Governo
a valutare, nel primo provvedimento utile, l'inserimento della specificazione che qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore e dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti, l'Autorità possa ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio.
9/2242/18. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):societa' di servizi
prestazione di servizi
armonizzazione delle norme