ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01898/034

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 189 del 12/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: PERANTONI MARIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/06/2019


Stato iter:
12/06/2019
Fasi iter:

RITIRATO IL 12/06/2019

CONCLUSO IL 12/06/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01898/034
presentato da
PERANTONI Mario
testo presentato
Mercoledì 12 giugno 2019
modificato
Giovedì 13 giugno 2019, seduta n. 190

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, approvato dal Senato il 6 giugno scorso, reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
    in particolare, l'articolo 5-sexies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, detta disposizioni per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate;
    nello specifico, il comma 1 prevede la possibilità per il sindaco del comune in cui siano ubicati edifici condominiali dichiarati dallo stesso degradati, di richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, che assuma le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale. Tale richiesta può essere effettuata ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, e dunque nelle situazioni in cui non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita;
    le ordinanze sono adottate dal sindaco — ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città, di cui al decreto-legge n. 14 del 2017 — quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
    numerosi edifici in stato di grave incuria e degrado che richiederebbero interventi urgenti non possono definirsi giuridicamente condominiali, ma «in comunione ereditaria», e pertanto resterebbero esclusi dall'ambito di applicazione di detta previsione con evidenti ripercussioni sul decoro urbano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti normativi volti ad estendere l'applicabilità di tali disposizioni anche agli edifici in comunione ereditaria degradati o ubicati in aree degradate.
9/1898/34Perantoni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

patrimonio culturale