ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01898/139

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 189 del 12/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: DE LUCA PIERO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/06/2019


Stato iter:
13/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/06/2019
Resoconto DE LUCA PIERO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 13/06/2019
CRIMI VITO CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 13/06/2019
Resoconto DE LUCA PIERO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto PETTARIN GUIDO GERMANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/06/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/06/2019

NON ACCOLTO IL 13/06/2019

PARERE GOVERNO IL 13/06/2019

DISCUSSIONE IL 13/06/2019

RESPINTO IL 13/06/2019

CONCLUSO IL 13/06/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01898/139
presentato da
DE LUCA Piero
testo presentato
Mercoledì 12 giugno 2019
modificato
Giovedì 13 giugno 2019, seduta n. 190

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in commento modifica il comma 3 dell'articolo 184-ter, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, del Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disponendo che, nelle more dell'adozione di uno o più decreti di competenza statale di cui al comma 2, possono continuare ad operare solo agli impianti che al momento dell'entrata in vigore della norma operavano in procedura semplificata e non anche quelle che operavano in procedura ordinaria autorizzate mediante un regime transitorio di cui all'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
    inoltre, il periodo successivo chiarisce che le autorità competenti possono rilasciare autorizzazioni ai sensi articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III-bis (caso per caso), solo per le attività di recupero indicate nell'allegato 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998; allegato 1, suballegato 1, DM 12 giugno 2002, n. 161, e allegato 1, DM 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività;
    la modifica normativa, dunque, non intende fare salve le autorizzazioni al recupero rilasciate in via ordinaria su attività non elencate nei 3 regolamenti che disciplinano le procedure semplificate, né consente alle autorità competenti di rilasciare autorizzazioni per attività di recupero non ricomprese in tale disciplina;
    le associazioni di categoria rilevano come dopo quasi un anno e mezzo dalla sentenza del Consiglio di stato che ha bloccato il rilascio delle autorizzazioni sull’End of Waste (EoW) caso per caso, dopo decine di appelli dal mondo dell'industria, come dell'ambientalismo, numerosi emendamenti presentati e subito dopo ritirati, il Governo dà una risposta assolutamente insufficiente al problema;
    le Regioni, quindi, non hanno competenza sui criteri caso per caso per la cessazione del rifiuto: così ha deciso il governo. Nel rilascio delle autorizzazioni ordinarie, esse non saranno dotate della flessibilità necessaria per discostarsi dalle norme generali per il recupero, presenti nel DM 5 febbraio 1998 e decreti analoghi – riguardanti rifiuti in ingresso, materiali in uscita, processi di recupero, limiti e condizioni gestionali – se non per aspetti relativi, come le quantità trattabili dall'impianto da autorizzare; rimangono escluse dall'EoW (e quindi non potranno essere autorizzate come tali) tutte quelle attività e quelle filiere di riciclo non attualmente coperte dal dispositivo del vecchio decreto (ad es. pneumatici, molte materie prime strategiche ricavate dai RAEE, processi e materiali innovativi...). Questi materiali, pertanto, dovranno essere gestiti come rifiuti e non come materie prime;
    ci sono settori, come la gomma e gli inerti da costruzione e demolizione, che attendono da anni un decreto End of Waste specifico, adeguato alle esigenze operative e tecnologiche. Ora non si sa cosa succederà a questi impianti, che adesso rimangono inchiodati ad una norma vecchia. Nel frattempo si perde l'occasione offerta dal pacchetto di Direttive europee per la transizione verso l'Economia circolare che costituisce una grande opportunità di sviluppo per le industrie green del nostro Paese: serviva un'accelerazione e invece arriva una frenata,

impegna il Governo:

   a monitorare l'applicazione della normativa introdotta al fine di intervenire con urgenza con modifiche normative sull'articolo 184-ter per superare effettivamente le problematiche connesse alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018 allineando le disposizioni nazionali alle più recenti direttive europee in materia di economia circolare;
   ad assicurare il rispetto dei requisiti ambientali definiti a livello nazionale ed europeo, consentendo alle autorità competenti di adottare decisioni specifiche al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali;
   a disporre con urgenza la validità delle autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento in attesa di una organica normativa sull'EoW, facendo salve anche le autorizzazioni rilasciate in via ordinaria.
9/1898/139De Luca, Pettarin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

direttiva comunitaria

crescita dell'impresa

protezione dell'ambiente