Legislatura: 18Seduta di annuncio: 189 del 12/06/2019
Primo firmatario: CARNEVALI ELENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 12/06/2019 Resoconto CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 13/06/2019 CRIMI VITO CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
DISCUSSIONE IL 12/06/2019
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/06/2019
ACCOLTO IL 13/06/2019
PARERE GOVERNO IL 13/06/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/06/2019
CONCLUSO IL 13/06/2019
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, al fine di assicurare una tempestiva realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ritenuti prioritari, detta disposizioni dirette ad evitare l'automatica risoluzione sia degli accordi di programma per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento, che di quelli ammessi al finanziamento per i quali gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e per i quali sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente autorizzato dal Ministero della salute;
è importante ricordare che l'articolo 20 della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1989) ha autorizzato l'esecuzione del Programma Straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti e che, l'articolo 5-bis del decreto legislativo 502/1992 ha previsto che il Ministro della Salute, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge n. 67/1988, possa stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, acquisito il concerto con il Ministro dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza Stato regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato;
come rilevato dalla Corte dei conti, complessivamente sono stati stanziati 24 miliardi (di cui residuano 820 milioni ancora da ripartire), a cui si aggiunge l'ulteriore stanziamento di 100 milioni previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 243/2016, da destinarsi a progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Regione Siciliana. In ultimo, la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 555 e 556, della legge 145/2018) ha previsto un incremento delle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali. L'incremento è pari nel complesso a 4 miliardi di euro, con riferimento al periodo 2021-2033;
sempre l'istruttoria della Corte dei conti ha rilevato una situazione a macchia di leopardo con regioni più sollecite, mentre altre non solo hanno sottoscritto accordi di programma in misura significativamente inferiore rispetto alle quote assegnate, ma sono risultate anche in ritardo nel compimento delle procedure istruttorie quale presupposto per l'ottenimento delle consistenti disponibilità finanziarie residue,
impegna il Governo
pur nella volontà di una rapida definizione degli accordi di programma per quelle regioni che risultino ad oggi inadempienti a predisporre tutte le misure necessarie affinché tali accordi risultino adeguati e coerenti con l'odierna programmazione sanitaria.
9/1898/103. Carnevali.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):potere esecutivo
risoluzione