ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01550/097

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: ZENNARO ANTONIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/02/2019


Stato iter:
06/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/02/2019
Resoconto GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 06/02/2019

PARERE GOVERNO IL 06/02/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/02/2019

CONCLUSO IL 06/02/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01550/097
presentato da
ZENNARO Antonio
testo di
Mercoledì 6 febbraio 2019, seduta n. 121

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede disposizioni a favore delle micro, piccole e medie imprese colpite dagli eventi sismici del 2016, a valere sull'intervento del Fondo di garanzia per le PMI;
    in particolare, l'articolo 19 dispone che per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del citato decretolegge, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso, a titolo gratuito e con priorità di istruttoria e delibera sugli altri interventi, in favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 1 del decreto-legge, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi;
    l'intervento è concesso per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, secondo percentuali di copertura definite come segue:
     a) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;
     b) per gli interventi di controgaranzia, la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito da confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica, con adeguati interventi normativi le disposizioni contenute nell'articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo un'estensione temporale di almeno 10 anni dell'intervento del Fondo di garanzia per PMI ed un aumento dell'importo massimo garantito per singola impresa.
9/1550/97Zennaro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

piccole e medie imprese

piccole e medie industrie

sisma