ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01550/096

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: TRIZZINO GIORGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/02/2019


Stato iter:
06/02/2019
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 06/02/2019

CONCLUSO IL 06/02/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01550/096
presentato da
TRIZZINO Giorgio
testo di
Mercoledì 6 febbraio 2019, seduta n. 121

   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento all'esame, l'articolo 9-bis, introdotto al Senato, prevede diverse disposizioni in materia sanitaria tra le quali, segnatamente, un intervento sulla governance farmaceutica finalizzato a semplificare le procedure di ripiano della spesa farmaceutica;
    nel corso dell'esame del provvedimento, da più parti, è stata espressa l'esigenza di un intervento più incisivo e globale sulla governance farmaceutica volto ad includere anche la parte distributiva dei prodotti farmaceutici, al fine di garantire la tutela del diritto alla salute individuale e collettiva, contemplando nello specifico anche un intervento del legislatore sulla questione delle società di capitali nelle farmacie;
    la legge 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale sulla concorrenza, ha introdotto rilevanti novità nella gestione delle farmacie, prevedendo in particolare che:
    la titolarità dell'esercizio delle farmacie private è in capo ai farmacisti iscritti all'albo forniti di idoneità, alle società di persone (cui possono partecipare anche soggetti non farmacisti), alle società di capitali (nelle quali è consentita la presenza di soci non farmacisti o di società di capitali o di persone) e alle società cooperative a responsabilità limitata;
    i titolari delle farmacie possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma, affidando all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di assicurare il rispetto dell'anzidetta percentuale, con i poteri d'indagine che gli sono propri;
    la legge per il mercato e la concorrenza è una legge annuale che ha lo scopo da un lato di promuovere lo sviluppo della concorrenza e dall'altro di garantire la tutela dei consumatori;
    la tutela del consumatore, nel caso delle farmacie, coincide e si sovrappone con la più rilevante tutela della salute; la distribuzione e titolarità delle farmacie, così come l'intera normativa pubblicistica ad esse inerente rientra appieno nella materia del «diritto alla tutela della salute», costituzionalmente sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;
    la dottrina a riguardo ha sempre evidenziato come il farmacista e la stessa farmacia fossero al centro di una stretta connessione tra l'iniziativa economica e la tutela dell'articolo 32 della Costituzione, facendo derivare da tale motivo l'assoggettamento a vincoli del tutto peculiari;
    anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è stato più volte evidenziato il ruolo primario della distribuzione dei farmaci, sottolineando che «i farmacisti [...] a prescindere dalla qualificazione del regime, concessorio o autorizzativo, cui sono sottoposte le farmacie, svolgono indubbiamente un servizio di pubblico interesse»;
    per tali ragioni l'esercizio delle farmacie pur essendo espressione del diritto di iniziativa economica, non può essere esclusivamente considerato come un'attività commerciale, in ragione della sua stretta connessione con l'articolo 32 della Costituzione, talché le sole regole di mercato, di capitali per giunta, non possono garantire in maniera esaustiva ed efficace il necessario bilanciamento dell'iniziativa economica e del diritto alla tutela della salute;
    il farmacista è il professionista sanitario cui lo Stato ha demandato la tutela del diritto alla salute, confidando nella vigilanza deontologica e sulla professionalità certificata dall'Ordine professionale cui il medesimo professionista è iscritto obbligatoriamente, a garanzia della tutela individuale e collettiva; differentemente, il soggetto meramente economico, per definizione, non è collocato nel quadro delle tutele costituzionali innanzi descritte ed è proiettato, invece, nella logica esclusiva del profitto;
    appare quindi opportuno intervenire per garantire da un lato che nelle società di capitali i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, debbano essere farmacisti iscritti all'albo, dall'altro che l'anzidetta percentuale del 20 per cento, quale soglia di controllo diretto e indiretto delle farmacie di una medesima regione, sia ridotta ad una più ragionevole soglia del 10 per cento, soglia da applicarsi esplicitamente anche nei confronti delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge annuale per la concorrenza;
    appaiono a riguardo ingiustificati e privi di fondamento gli allarmi correlati a rischi occupazionali qualora, con un'auspicata novella legislativa, si garantisse che per le società di capitali i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, debbano essere farmacisti iscritti all'albo; dall'analisi dei dati disponibili presso gli Ordini dei farmacisti (ai quali, per legge, va comunicata ogni variazione di proprietà) risulta infatti che il trasferimento della proprietà della farmacia, in tutto o in parte, al capitale è avvenuto in modo residuale e solo da parte di farmacisti in situazioni economiche insostenibili,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intraprendere idonee iniziative di carattere normativo volte a tutelare le farmacie quali presidi di salute pubblica, assicurando che:
    nelle società di capitali, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, siano farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo;
    le società di capitali potranno controllare, direttamente o indirettamente, non più del 10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione.
9/1550/96Trizzino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto alla salute

farmacista

protezione del consumatore