ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01550/092

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: GRIPPA CARMELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/02/2019


Stato iter:
06/02/2019
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 06/02/2019

CONCLUSO IL 06/02/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01550/092
presentato da
GRIPPA Carmela
testo di
Mercoledì 6 febbraio 2019, seduta n. 121

   La Camera,
   premesso che,
    il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, ha fra i suoi obiettivi quello di imprimere un ulteriore slancio alla modernizzazione e all'efficientamento dell'azione pubblica nei riguardi dei cittadini, in vari settori fra i quali quello ambientale;
    la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge Quadro sulle Aree Protette» dopo decenni di travagliato percorso, ha determinato una svolta radicale nella politica della conservazione della natura nel nostro Paese ed ha costituito un valido nonché efficace supporto per una moderna e globale politica di salvaguardia dell'ambiente e sostenibilità del territorio attraverso la realizzazione di un ampio e organico sistema di aree protette sia in ambito nazionale che regionale;
    la citata legge n. 394 del 1991, tuttavia, in alcuni articoli, ha mostrato in ambito applicativo alcune inadeguatezze che a distanza di 28 anni e, complice un mutato contesto normativo comunitario e nazionale e degli obblighi da essi derivanti, si sono trasformate in vulnus che potrebbero creare seri rischi alle prioritarie politiche di integrità dell'ecosistema e della tutela della flora e della fauna obiettivi principi dell'istituzione dei Parchi Nazionali;
    nello specifico, l'articolo 30 comma 2 recita: «La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire due milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta»;
    con l'entrata in vigore della moneta unica, tali sanzioni sono state automaticamente determinate in euro 25,00 ed euro 1.032,00;
    la norma sopra citata a differenza di quanto disposto nelle leggi regionali in materia non prevede né una rivalutazione periodica della sanzione né la graduazione della stessa e la sua applicazione in funzione della rarità della specie o della singolarità del luogo;
    dall'assenza di tali elementi dal carattere di specificità comporterebbe che nel caso di abbattimento di un esemplare catalogato tra le specie a rischio di estinzione piuttosto che di uno appartenente ad una specie in esubero la sanzione applicata è la stessa ovvero di circa 350,00 euro;
    la stessa sanzione si applica anche in caso di soppressione di dieci esemplari della specie «Orso Marsicano» che, riprendendo uno studio del World Wildlife Fund (WWF) ricorda come incidenti, fucilate, lacci e veleno stanno uccidendo gli ultimi orsi italiani dagli anni Settanta ad oggi con oltre un centinaio di orsi uccisi solamente nel Parco Nazionale d'Abruzzo;
    i Parchi Nazionali non possono provvedere con norme regolamentarie proprie forme di adeguamento delle sanzioni né introdurre nuovi principi di gradualità della sanzione che tale azione è possibile solo attraverso un provvedimento legislativo nazionale come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione Civile con le sentenze nn. 10985 del 7 maggio 2018 e 20430 del 2 agosto 2018;
    l'adeguamento della norma in materia, oltre a costituire un efficace deterrente non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere all'adeguamento del comma 2 dell'articolo 30 della legge 394 del 1991 ovvero di delineare una suddivisione in gradi delle differenti condotte che potrebbero compromettere l'equilibrio degli ecosistemi e delle biodiversità all'interno dei parchi nazionali.
9/1550/92Grippa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

specie protetta

protezione dell'ambiente

sanzione penale