Legislatura: 18Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Primo firmatario: ZANETTIN PIERANTONIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 06/02/2019 GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
INVITO AL RITIRO IL 06/02/2019
PARERE GOVERNO IL 06/02/2019
NON ACCOLTO IL 06/02/2019
PARERE GOVERNO IL 06/02/2019
RESPINTO IL 06/02/2019
CONCLUSO IL 06/02/2019
La Camera,
premesso che:
nel disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, è stata inserita la norma sulla disciplina del servizio pubblico non di linea relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), definita dalla legge n. 21 del 1992, introducendo alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio;
in particolare, la definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico viene demandata ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi di concerto con il Ministero dell'interno entro il 30 giugno 2019. Fino all'adozione di tale decreto, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti di quello elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa. Il foglio di servizio elettronico dovrà riportare la targa veicolo; il nome del conducente; la data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; l'orario di inizio servizio, la destinazione e l'orario di fine servizio nonché i dati del fruitore del servizio;
a riguardo si osserva la particolarità del servizio natanti il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
i natanti non sono in condizione di poter rispettare quanto previsto nel Foglio di Servizio dall'impostazione disposta dalla norma prevista dal decreto-legge in esame (ad esempio chilometri di partenza e chilometri di arrivo), sia per quanto riguarda l'indicazione dei chilometri, sia per quanto riguarda l'articolo 8 Comma 8 della legge n. 91 del 1992 «... è inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti...», sarebbe opportuno dare facoltà alle Regioni di poter integrare il Foglio di Servizio anche al fine di tutela e salvaguardia ambientale nel territorio sul quale opera il natante, perché si potrebbero evitare viaggi inutili che hanno un costo ambientale,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, affinché le Regioni possano integrare nel caso di servizio svolto da natanti le disposizioni in materia di foglio elettronico ai fini della tutela del patrimonio artistico e ambientale.
9/1550/86. Zanettin, Brunetta, Mulè.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):imposta ambientale
protezione del patrimonio
protezione dell'ambiente