ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01550/080

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: NEVI RAFFAELE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ATTIS MAURO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
SISTO FRANCESCO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
SAVINO ELVIRA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
LABRIOLA VINCENZA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
SPENA MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019


Stato iter:
06/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/02/2019
GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 06/02/2019

PARERE GOVERNO IL 06/02/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/02/2019

CONCLUSO IL 06/02/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01550/080
presentato da
NEVI Raffaele
testo di
Mercoledì 6 febbraio 2019, seduta n. 121

   La Camera,
   premesso che:
    le avversità atmosferiche che hanno colpito vasti territori della regione Puglia tra il 26 febbraio e il 1o marzo 2018 hanno compromesso interi raccolti, danneggiato strutture agricole e colpito il lavoro centinaia di braccianti, privandoli sia del guadagno sia delle giornate di lavoro necessarie ad accedere alle tutele previdenziali e assistenziali;
    la vigente normativa sul fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, all'articolo 1, comma 3, stabilisce, che i relativi interventi compensativi possono essere attivati esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel piano assicurativo agricolo annuale;
    nonostante tale vincolo normativo, la regione Puglia ha presentato la proposta di declaratoria adottata con delibera di giunta n. 1.231 del 10 luglio 2018, unitamente alla documentazione tecnica, che il MIPAF non ha potuto prendere in considerazione;
    in sede di risposta da atti di sindacato ispettivo il MIPAF ha chiarito che «... considerata la rilevanza dei danni segnalati (oltre 200 milioni su quattro province) e l'impatto di questi sull'economia delle zone colpite, per venire incontro alle esigenze delle imprese agricole e procedere all'attivazione degli interventi compensativi del Fondo, è stata predisposta una proposta normativa per derogare alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 e precisamente all'articolo 1, comma 3, al fine di attivare gli interventi compensativi del fondo per le colture non assicurate ancorché assicurabili, e per superare la perentorietà del termine di 90 giorni dalla fine dell'evento per la deliberazione della proposta. Tale proposta è stata trasmessa in Parlamento ... come emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018...» ma non è stata accolta;
    ove tale disposizione fosse stata approvata, si sarebbe potuto procedere, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, all'accoglimento della proposta regionale consentendo:
     a) la concessione a favore delle imprese agricole danneggiate fino all'80 per cento del danno;
     b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo;
     c) la proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso,
     d) l'esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti,
     e) sgravi fiscali e contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e per la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte,

impegna il Governo

a presentare con urgenza una disposizione legislativa volta a consentire che le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possano, in deroga alle norme vigenti, accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1550/80Nevi, D'Attis, Sisto, Elvira Savino, Labriola, Spena.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

azienda agricola

conseguenza economica

credito