ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01550/079

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: D'ETTORE FELICE MAURIZIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MUGNAI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019


Stato iter:
06/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/02/2019
GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 06/02/2019

PARERE GOVERNO IL 06/02/2019

NON ACCOLTO IL 06/02/2019

PARERE GOVERNO IL 06/02/2019

RESPINTO IL 06/02/2019

CONCLUSO IL 06/02/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01550/079
presentato da
D'ETTORE Felice Maurizio
testo di
Mercoledì 6 febbraio 2019, seduta n. 121

   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 6 prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1o gennaio 2019 e – fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente (istituito e disciplinato dall'articolo 6 medesimo) – dispone l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD);
    l'impresa artigiana che produce mobili e si reca al domicilio del privato per consegnare/montare il nuovo prodotto non può procedere al ritiro dei mobili usati né può recarsi all'isola ecologica per smaltirli. Per far questo deve contattare un trasportatore autorizzato e far redigere il formulario di identificazione dei rifiuti (cosiddetto FIR), un documento di accompagnamento del trasporto dei rifiuti, effettuato da un trasportatore autorizzato, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario;
    il FIR è uno degli strumenti di tracciabilità tradizionali – insieme al MUD, (cioè il modello unico di dichiarazione ambientale) e al registro di carico e scarico dei rifiuti – previsti dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), di cui l'articolo 6 dispone la proroga, utilizzati per controllare e, per certi versi contabilizzare, il flusso della produzione dei rifiuti speciali;
    ne consegue che ad oggi l'azienda artigiana non può recarsi all'isola ecologica per smaltire il vecchio mobilio ritirato, se priva dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per il trasporto alle isole ecologiche; mentre l'acquirente può conferirlo gratuitamente all'isola ecologica o farlo ritirare a domicilio;
    ne consegue che per una medesima tipologia di rifiuti assimilati all'urbano, sono previste due diverse tipologie di trattamento e conferimento;
    nell'ottobre 2018, la Confederazione Nazionale Artigiani ha avanzato al Ministro dell'ambiente una proposta volta a parificare il trattamento per tale tipologia di rifiuti, in attesa di una «finestra normativa» utile a formalizzare la proposta;
    è opportuno valutare l'introduzione di tale semplificazione, in grado di migliorare la competitività delle imprese artigiane, che operano nel settore del legno arredo e che non hanno dimensioni tali da giustificare e sostenere gli oneri di iscrizione al citato Albo nazionale,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 6 del provvedimento in esame a modificare il Codice ambientale nel senso di consentire alle aziende del settore legno arredo nell'esercizio della propria attività le possibilità, già data al privato, di conferire gratuitamente e con modalità semplificate 1 rifiuto assimilato all'urbano presso le isole ecologiche competenti per area.
9/1550/79D'Ettore, Mugnai.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

impresa artigiana

trasportatore