ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01550/078

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: RUFFINO DANIELA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GAGLIARDI MANUELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019


Stato iter:
06/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/02/2019
Resoconto GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 06/02/2019

PARERE GOVERNO IL 06/02/2019

RESPINTO IL 06/02/2019

CONCLUSO IL 06/02/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01550/078
presentato da
RUFFINO Daniela
testo di
Mercoledì 6 febbraio 2019, seduta n. 121

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1o gennaio 2019 e dispone l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD), fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente. Il comma 3 in particolare, prevede l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente; la formulazione del suddetto articolo 6, è suscettibile di introdurre elementi di incertezza circa i soggetti tenuti all'obbligo di iscrizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti previsto al citato comma 3. Il comma 3 del testo in esame, riporta un elenco puntuale dei soggetti tenuti all'iscrizione e conclude con la residuale previsione di iscrizione, «con riferimento ai rifiuti non pericolosi, dei soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; tale comma, alla luce dell'intervenuta abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 205 del 2010 connesse all'attivazione del Sistri, disposta dal comma 2 del testo in esame, è attualmente in vigore nella – formulazione – precedente alle modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 205 del 2010, conseguentemente, fare riferimento all'articolo 189 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, include un numero più ampio di soggetti rispetto a quanti erano obbligati all'iscrizione al Sistri,

impegna il Governo

a rivedere l'attuale formulazione del suddetto comma 3, articolo 6, del provvedimento in esame, al fine di dare certezza al quadro normativo, nonché di riallineare la previsione normativa circa l'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale rispetto a quanto previsto dalla normativa sul Sistri, chiarendo a tal fine che all'obbligo all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, siano tenuti gli enti e le imprese che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti urbani e speciali pericolosi, gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi, e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
9/1550/78Ruffino, Gagliardi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria elettronica

documento elettronico

qualificazione professionale