ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01550/077

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: BARTOLOZZI GIUSI
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019


Stato iter:
06/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/02/2019
GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 06/02/2019
Resoconto BARTOLOZZI GIUSI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 06/02/2019

PARERE GOVERNO IL 06/02/2019

DISCUSSIONE IL 06/02/2019

NON ACCOLTO IL 06/02/2019

PARERE GOVERNO IL 06/02/2019

RESPINTO IL 06/02/2019

CONCLUSO IL 06/02/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01550/077
presentato da
BARTOLOZZI Giusi
testo di
Mercoledì 6 febbraio 2019, seduta n. 121

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula dispone la conversione del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;
    la pluralità delle materie oggetto del provvedimento rende a dir poco evidente il mancato rispetto del requisito dell'omogeneità: nonostante la Presidenza del Senato, nella seduta del 28 gennaio 2019, abbia ritenuto non ammissibili al voto in Assemblea 62 degli 85 emendamenti approvati in sede referente dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici, il testo contiene disposizioni che non appaiono riconducibili alle già ampie finalità contenute nel preambolo del provvedimento;
    tra i vari interventi presenti nel provvedimento in esame, è stata introdotta, durante la prima lettura al Senato, una disposizione (articolo 4) che sostituisce l'articolo 560 del codice di procedura civile stabilendo il diritto del debitore (e dei suoi familiari conviventi) a continuare ad abitare l'immobile sino al decreto di trasferimento che conclude l'espropriazione forzata immobiliare. A tal fine il debitore deve: conservare il bene tutelandone l'integrità; abitare l'immobile; consentire, d'accordo con il custode, la visita dell'immobile da parte di potenziali acquirenti, con le modalità individuate dal giudice (articolo 569 c.p.c.) quando ha autorizzato la vendita dell'immobile;
    in questo modo si innesca un meccanismo dannoso per la procedura esecutiva: il debitore escusso che possiede altre abitazioni, a tacere di intestazioni o di godimento indiretti, conserva il diritto di abitare l'immobile pignorato; se l'immobile sottoposto a procedura esecutiva viene danneggiato da terzi – che con consenso del debitore sono entrati nell'abitazione – il debitore e il suo nucleo familiare continuano a godere del bene pignorato; il debitore escusso che abita non in maniera abituale ma occasionale l'immobile pignorato ha il diritto di permanervi all'interno;
    a ciò si aggiunge che la liberazione dell'immobile pignorato deve essere ordinata sentiti il debitore ed il custode ma non anche tutte le parti interessate e quindi anche il creditore procedente e che la visita da parte di potenziali acquirenti deve essere consentita dal debitore escusso in accordo con il custode mentre sarebbe preferibile a semplice richiesta del custode, risultando evidente che giammai il debitore escusso presterà consenso in tale senso;
    la modifica apportata all'articolo 560 c.p.c. altera dunque il vigente sistema normativo che prevede l'emissione obbligatoria dell'ordinanza di liberazione dell'immobile una volta avvenuta l'aggiudicazione del bene. Tuttavia, nel caso in cui se ne verifichi in precedenza la necessità ovvero
    l'opportunità, il giudice dell'esecuzione può ordinare la liberazione dell'immobile in un momento antecedente l'aggiudicazione;
    le migliori prassi adottate dagli uffici giudiziari, che la VII Commissione del CSM ha in qualche modo compendiato in una delibera del novembre 2017, prevedono l'emissione dell'ordine di liberazione al momento in cui è disposta la vendita per consentirne, da una parte, una più agevole e fruttuosa alienazione coattiva, con la possibilità per gli interessati di visitare l'immobile subastato libero da persone e cose, e successivamente al trasferimento della proprietà con l'immediata immissione in possesso dell'aggiudicatario. In questo modo le caratteristiche dell'alienazione in sede esecutiva si avvicinano a quelle della vendita tra privati e rendono realmente competitiva la vendita forzata;
    merita anche osservare che il provvedimento di antieconomicità ex articolo 164-bis disp. att. c.p.c. non potrebbe ritenersi correttamente emesso senza prima avere tentato di alienare il bene in assenza di occupanti ancorché sine titulo;
    appare dunque chiaro che il novellato articolo 560 c.p.c. non fa altro che allungare i tempi delle procedure esecutive, danneggiare i creditori (come gli istituti bancari che dovranno riclassificare i loro crediti) e la parte escussa che non vedrà mai fine al suo calvario processuale e che vedrà venduto il proprio bene con un prezzo fortemente ridotto a causa dei continuativi ribassi d'asta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di apportare le necessarie modifiche normative in materia di esecuzione forzata escludendo la possibilità per il debitore escusso, che possiede altre abitazioni o in proprietà o in godimento, di conservare il diritto di abitare l'immobile; di permanere nell'immobile oggetto della procedura nei casi di uso non continuativo dell'immobile; di permanere nel godimento del bene oggetto dell'esecuzione qualora il medesimo sia danneggiato a causa di comportamenti del debitore, del suo nucleo familiare o di terzi estranei che vi abbiano avuto libero accesso; nonché di prevedere che il creditore pignorante sia sentito dal giudice dell'esecuzione in occasione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 560 c.p.c. e in ogni caso al momento dell'adozione dell'ordine di liberazione e di prevedere che il debitore escusso sia obbligato a semplice richiesta del custode a consentire l'ingresso di terzi offerenti presso l'immobile oggetto della procedura.
9/1550/77Bartolozzi, D'Ettore.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

autorizzazione di vendita

prezzo ridotto

vendita