ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01550/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: SCHULLIAN MANFRED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 06/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 06/02/2019
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 06/02/2019
ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 06/02/2019


Stato iter:
06/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/02/2019
Resoconto GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 06/02/2019

PARERE GOVERNO IL 06/02/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/02/2019

CONCLUSO IL 06/02/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01550/005
presentato da
SCHULLIAN Manfred
testo di
Mercoledì 6 febbraio 2019, seduta n. 121

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, tra le misure presenti, prevede all'articolo 6, la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1o gennaio 2019;
    tale sistema, effettivamente mai entrato realmente a regime, viene superato e con i commi aggiuntivi, introdotti durante l'esame presso il Senato della Repubblica, da 3 a 3-sexies, si pongono le basi per l'operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente;
    fino alla piena operatività del nuovo sistema, che sarà definito tramite un decreto ministeriale, verranno applicati i meccanismi di tracciabilità tradizionali: registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD;
    pertanto, per l'anno in corso, non vi saranno particolari modificazioni in particolare per il settore agricolo che beneficia di specifiche agevolazioni. Infatti il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 188-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede l'esclusione dall'adesione al SISTRI per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali fino a 10 dipendenti e indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 152 del 2006;
    il problema per il settore agricolo si pone, invece, con l'entrata in vigore del nuovo Registro elettronico nazionale di cui, allo stato, non si conoscono purtroppo le modalità di organizzazione, iscrizione e funzionamento e neppure il sistema sanzionatorio;
    tale grave incertezza ha posto immediatamente non poca preoccupazione nel mondo agricolo che ritiene necessaria, nel momento della codifica della nuova disciplina, la riproposizione delle esenzioni citate,
    il cosiddetto «Small Business Act» dell'Unione Europea (2008) ha sancito il principio della «proporzionalità» delle disposizioni e degli adempimenti normativi in relazione alle dimensioni delle imprese. Principio inserito anche nella normativa vigente e precisamente all'articolo 6, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 recante: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.» dove si prevede che lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici siano tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari sulle imprese prima della loro adozione, attraverso «l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività»,

impegna il Governo

a confermare, con specifiche disposizioni, le esenzioni per il settore agricolo nel testo del decreto del Ministro dell'ambiente che dovrà definire la disciplina del Registro elettronico nazionale di cui ai commi da 3 a 3-sexies dell'articolo 6 del decreto in esame, al fine di tutelare la competitività delle piccole imprese agricole anche a livello europeo e internazionale.
9/1550/5Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

documento elettronico

dimensioni dell'impresa

settore primario