ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01550/045

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: CAVANDOLI LAURA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 06/02/2019


Stato iter:
06/02/2019
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 06/02/2019

CONCLUSO IL 06/02/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01550/045
presentato da
CAVANDOLI Laura
testo di
Mercoledì 6 febbraio 2019, seduta n. 121

   La Camera,
   premesso che:
    sovente viene data notizia di vicende inerenti l'abuso della qualifica di dottore o altro titolo, con gravi conseguenze nel contesto dell'esercizio delle professioni e che portano al perpetrarsi di fattispecie delittuose gravissime contro il patrimonio, la persona e la Pubblica Amministrazione;
    rispetto a tali vicende gli Ordini Professionali hanno provveduto da tempo, ottemperando all'articolo 61 del decreto legislativo 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali, a rendere pubblici gli elenchi dei professionisti attraverso motori di ricerca interni ai propri portali Internet, in modo da dare evidenza giuridica alla titolarità delle rispettive professionalità, anche con ulteriori dati legati alle varie specializzazioni, senza possibilità per gli iscritti di opporsi;
    le Università, in linea di massima, non pubblicano e non aggiornano il novero dei laureati nei propri siti, mentre in Università come ad esempio la Bocconi, i dati curriculari degli studenti e dei laureati sono resi accessibili alle imprese o amministrazioni che lo richiedono, attraverso un accreditamento telematico per finalità lavorative/professionali;
    con il realizzarsi dell'istituto dell’«accesso civico» ex articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovvero il diritto del cittadino ad accedere a tutte le informazioni che le PA devono rendere pubbliche attraverso i propri portali Internet, si assiste alla realizzazione di una capacità di «controllo diffuso» delle informazioni, poiché appunto il cittadino viene equiparato ai portatori di interesse al controllo generale della correttezza amministrativa alle informazioni; restano fermi i limiti della tutela di interessi pubblici e privati tra i quali si rinvengono: la sicurezza nazionale, la difesa, le questioni militari, le relazioni internazionali, la protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, la libertà e la segretezza della corrispondenza;
    la piena realizzazione dell'accesso civico rappresenta la base su cui poggia la necessità di rivedere il modo di agire delle università in merito alla pubblicità del novero dei laureati, visto che il panorama universitario odierno, a fronte anche del principio dell'autonomia dei singoli atenei, risulta multiforme;
    è corretto prevedere un filtro per i motori di ricerca generalisti, così da rendere visibile il dato della laurea esclusivamente attraverso i portali delle università, ma è ormai incontrovertibile la necessità di tutelare la Pubblica Fede prestata da coloro ai quali il cittadino laureato si rivolge con il titolo di Dottore;
    il dato relativo al mero possesso del titolo di studio non risulta essere un dato sensibile o semisensibile tale da ostare l'accesso (soprattutto nel quadro del nuovo «Accesso Civico») e tantomeno da ostare alla pubblicazione on line dei dati essenziali e cioè: Nome e Cognome, Data di nascita, Laurea Specialistica o Diploma di Laurea, Anno Accademico di conseguimento;
    già nel 2010, peraltro, lo stesso Garante della Privacy nella Guida «La privacy tra i banchi di scuola», a riguardo degli esami di Stato, evidenziava che «non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti (...) gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza»;
    come effetto virtuoso la pubblicazione dei predetti dati avrebbe quello di limitare reati come quelli di usurpazione di titolo o di onorificenze ex articolo 498 codice penale ai quali si assomma quasi sempre il ben più grave reato di truffa ex articolo 640 codice penale,

impegna il Governo

a dare impulso e sostegno tecnico alla pubblicazione sui siti istituzionali delle università italiane degli elenchi dei propri laureati, affinché, conseguentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa provvedere alla raccolta e alla pubblicazione nel proprio portale, tutto questo al fine di soddisfare il diritto diffuso della collettività a conoscere se il professionista con cui si viene in contatto sia effettivamente in possesso di tutte le abilità proprie di una specifica professionalità, cercando in tal modo di arginare i sempre più frequenti casi di abuso della qualifica di dottore o altro titolo e le truffe conseguenti che, nel caso delle professioni mediche, possono comportare gravi danni alla salute.
9/1550/45Cavandoli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

reato

diritto dell'individuo

sicurezza pubblica