ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01550/042

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: RIZZO NERVO LUCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/02/2019


Stato iter:
06/02/2019
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 06/02/2019

CONCLUSO IL 06/02/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01550/042
presentato da
RIZZO NERVO Luca
testo di
Mercoledì 6 febbraio 2019, seduta n. 121

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca alcune misure in materia sanitaria in parte correttive delle disposizioni introdotte con l'ultima legge di bilancio (L. 145/2018) come la sostituzione del comma 687 o la sanatoria sul pay back;
    l'ultima legge di bilancio ha previsto una deroga per l'iscrizione all'ordine delle professioni sanitarie per chi lavora senza titoli scatenando numerose polemiche da parte di molte associazioni di categoria;
    la nuova normativa stabilisce che, coloro che abbiano svolto una professione sanitaria per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni, anche se non in via continuativa, possano continuare a esercitare iscrivendosi entro il 31 dicembre 2019 ad un apposito elenco ad esaurimento, che il ministero della Salute costituirà entro 60 giorni tramite un apposito decreto, istituito presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La norma stabilisce inoltre che l'iscrizione all'albo speciale «non comporterà un automatico diritto a un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, a una progressione verticale o al riconoscimento di mansioni superiori»;
    se pur vero che la ratio della norma era di eliminare l'indeterminatezza del quadro giuridico che si era venuto a delineare a seguito dell'approvazione della legge n. 3 del 2018 (legge Lorenzin sulle professioni sanitarie) che, novellando la normativa previgente, aveva disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l'obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica fosse svolta, questa ha preso in considerazione solo elementi temporali senza considerare la durata e l'ampiezza dei titoli di studio conseguiti o le modalità di verifica delle reali competenze degli iscritti agli elenchi speciali necessarie per potersi occupare della salute delle persone creando un certo malcontento fra alcune professioni sanitarie,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di carattere normativo necessarie affinché nella costituzione degli elenchi speciali sia considerato non solo l'aspetto temporale dell'esercizio della professione ma anche elementi qualitativi come la durata e l'articolazione il titolo conseguito o la reale verifica delle competenze conseguite al fine di tutelare la salute dei cittadini.
9/1550/42Rizzo Nervo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

politica sanitaria

professioni tecniche