Legislatura: 18Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Primo firmatario: CIAMPI LUCIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 06/02/2019 Resoconto GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) Resoconto GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
INVITO AL RITIRO IL 06/02/2019
PARERE GOVERNO IL 06/02/2019
NON ACCOLTO IL 06/02/2019
PARERE GOVERNO IL 06/02/2019
RESPINTO IL 06/02/2019
CONCLUSO IL 06/02/2019
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» sono presenti norme relative all'assunzione di agenti nelle forze dell'ordine;
l'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ha autorizzato l'assunzione straordinaria di personale nella polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
per tali assunzioni si è attinto in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi approvate non prima del Io gennaio 2011, concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale (articolo 2199, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 66 del 2010) ovvero ai volontari delle Forze armate raffermati o in congedo, indetti in caso di disponibilità di ulteriori posti rispetto a quelle programmati (articolo 2201, comma 1, del decreto legislativo 2010). Per i posti residui, è stato previsto lo scorrimento delle graduatorie (per i medesimi concorsi) degli idonei non vincitori;
tale norma ha di fatto escluso anche per quanto riguarda la Guardia di finanza, numerosi idonei inseriti nelle graduatorie antecedenti all'anno 2011, creando una notevole disparità di trattamento rispetto alle qualifiche acquisite;
in particolare, sono stati esclusi i militari in congedo interforze delle forze armate (Vfb) nonostante abbiano espletato un periodo di ferma obbligatoria di 3 anni, siano stati idonei ma non vincitori dai concorsi allievi finanzieri indetti precedentemente all'anno 2011 e la graduatoria all'epoca (quando è stata approvata la legge 6 agosto 2015, n. 125) fosse ancora attiva ed efficace in quanto era stata prorogata dalla legge n. 125 del 2013 fino al 31 dicembre 2016;
fra questi militari risultati idonei vi sono anche coloro che hanno partecipato nell'anno 2009 al concorso relativo al reclutamento di 147 Allievi Finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza, la cui graduatoria finale è stata approvata in data 23 marzo 2010;
l'articolo 1, comma 362 Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone che «al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1o gennaio 2010» sia estesa nei limiti temporali specificati dal medesimo comma. Nello specifico, alla lettera a) viene sancito che la validità delle graduatorie approvate dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019,
impegna il Governo
ad applicare celermente le norme previste dall'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 anche ai militari in congedo interforze delle forze armate (Vfb) idonei ma non vincitori dei concorsi allievi finanzieri indetti nell'anno 2009, le cui graduatorie sono state approvate in data 23 marzo 2010.
9/1550/2. Ciampi.
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