ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01550/010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: FERRO WANDA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 06/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 06/02/2019


Stato iter:
06/02/2019
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 06/02/2019

CONCLUSO IL 06/02/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01550/010
presentato da
FERRO Wanda
testo di
Mercoledì 6 febbraio 2019, seduta n. 121

   La Camera,
   premesso che:
    in merito al risarcimento delle spese legali la normativa ha sempre riconosciuto il principio di equità e di giustizia reale e concreta, affinché sul cittadino amministratore pubblico (Presidenti di Regione, Assessori, Consiglieri Regionali, Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali, Dipendenti pubblici di vari livello) sottoposto a procedimento penale, civile e contabile, nei casi di definitiva assoluzione dei reati contestati, non gravino, oltre che le traversie giudiziarie, anche le spese di giudizio sostenute per la sua difesa;
    nel corso degli anni si sono verificati casi di diniego del diritto al rimborso delle spese legali da parte degli Enti Pubblici, specie a fronte della conclusione con definitiva assoluzione di soggetti interessati da procedimenti contabili per presunti danni erariali che hanno dato luogo a contenziosi tuttora pendenti presso la Cassazione;
    taluni di questi casi si sono verificati dopo l'emanazione della legge 639/1996 e hanno riguardato soprattutto ex amministratori di enti locali;
    a seguito di sentenze assolutorie con formula piena in tutti i gradi di giudizio per l'inesistenza del danno erariale ipotizzato, le Amministrazioni interessate, in coerenza con la prassi consolidata fino all'entrata in vigore della citata legge, hanno provveduto a liquidare ai soggetti sottoposti a giudizio contabile le spese sostenute per la loro difesa;
    dopo l'entrata in vigore della legge 639/1996, le stesse Amministrazioni hanno richiesto a tali soggetti la restituzione di quanto loro erogato, con la motivazione che il riconoscimento del diritto al rimborso valeva solo per i soggetti assolti con sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore della richiamata legge;
    la legge 639/1996 prevede che il rimborso delle spese legali spetti non solo agli amministratori ed ex amministratori sottoposti a giudizio contabile e poi assolti per non avere prodotto alcun danno erariale, ma anche a quelli il cui procedimento si conclude con condanne per danno lieve e commesso senza dolo;
    è palese la disparità di trattamento che si è venuta a determinare tra amministratori ed ex amministratori i quali, pur non avendo prodotto alcun danno erariale, sono tuttavia penalizzati essendo loro negato il diritto al rimborso delle spese legali sostenute, e amministratori ed ex amministratori che, malgrado la condanna per accertato danno erariale dagli stessi provocato, godono del diritto al rimborso delle spese legali solo in ragione del fatto che il danno è lieve e le sentenze che li riguardano sono state pronunciate dopo l'emanazione della legge 639/1996;
    tale interpretazione cancella decenni e decenni di decisioni della Pubblica amministrazione secondo una prassi fondata sul principio elementare secondo il quale gli amministratori ed ex amministratori che non hanno prodotto alcun danno erariale nell'esercizio delle loro funzioni, non debbano essere penalizzati facendo ricadere su di loro le spese legali sostenute per la propria difesa;
    alla disparità di trattamento sopra descritta necessita porre rimedio in sede legislativa, anche per interrompere i diversi procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione, introducendo una norma di civiltà giuridica con la quale ribadire il principio dell'uguaglianza dei diritti, quindi il diritto al rimborso delle spese legali a fronte di sentenza assolutoria al di là della data della sua pronuncia, specie se già deliberate e liquidate, seguendo una prassi consolidata nel tempo alla quale si sono attenuti gli enti locali di tutta Italia;
    il riconoscimento di tale diritto non comporta, inoltre, alcun ulteriore aggravio di spese a carico degli enti interessati, essendo già avvenuta l'erogazione delle somme e posto che le liti pendenti si riferiscono alla pretesa degli stessi enti di vedersele restituire,

impegna il Governo

ad assumere urgenti iniziative, anche di carattere normativo, volte a risolvere la questione di cui in premessa, ristabilendo il principio dell'uguaglianza dei diritti sancito dalla nostra Costituzione.
9/1550/10Ferro, Mollicone.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

spese processuali

rimborso

parita' di trattamento