Legislatura: 18Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Primo firmatario: GIACOMONI SESTINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/12/2018 BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/12/2018 BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/12/2018 BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/12/2018 CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/12/2018 ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE VOTO 13/12/2018 Resoconto BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE PARERE GOVERNO 13/12/2018 Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 13/12/2018
NON ACCOLTO IL 13/12/2018
PARERE GOVERNO IL 13/12/2018
RESPINTO IL 13/12/2018
CONCLUSO IL 13/12/2018
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;
il 1° gennaio 2019 entrerà vigore l'obbligo della fatturazione elettronica che inciderà in modo rilevante sulla gestione delle attività di un notevolissimo numero di micro, piccole e medie imprese: piccoli operatori e artigiani;
in relazione all'entrata in vigore del suddetto obbligo non è stata adottata da parte del Governo alcuna vera «politica di accompagnamento» in favore del cittadino, tanto è vero che in relazione al suddetto obbligo vige la più totale disinformazione anche sotto il profilo degli adempimenti connessi che ricadranno sui commercialisti che, come noto, l'onere di istruire adeguatamente i contribuenti;
si evidenzia, inoltre, che a seguito dell'autorizzazione delle Autorità Comunitarie, il meccanismo della «scissione dei pagamenti» (cosiddetto «split payment»), introdotto nel 2015, è stato prorogato sino a giugno 2020, superando così la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione Europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento;
inoltre, con due provvedimenti successivi è stato ampliato l'ambito soggettivo d'applicazione del meccanismo, coinvolgendo anche le società a partecipazione pubblica, nonché gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate da pubbliche amministrazioni;
il più recente dibattito sull'eliminazione di tale adempimento, avviato da alcuni esponenti del Governo nell'ottica di porre in essere una semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici, ha portato all'esclusione dei soli professionisti dall'ambito operativo del meccanismo con il decreto-legge n. 87 del 2018, convertito con modifiche nella legge n. 96 del 2018;
di contro, per tutti gli altri soggetti economici che operano con le Pubbliche Amministrazioni l'applicazione dello split payment è stato mantenuto, ancorché, per gli stessi soggetti e nei rapporti con le medesime stazioni appaltanti pubbliche, già vige, oramai dal 2015, la fatturazione elettronica come strumento anche esso deputato alla lotta all'evasione nel comparto dell'IVA;
in sostanza, dopo quasi 4 anni dall'introduzione della fatturazione elettronica per i soggetti economici che operano con le Pubbliche Amministrazioni, nessuno riesce ancora a capire che l'utilizzo del meccanismo dello split payment è divenuto del tutto superfluo come mezzo di contrasto al sommerso;
i due sistemi di fatturazione, infatti, dovrebbero operare alternativamente e non congiuntamente come oggi accade per i contratti (e subcontratti) pubblici, nell'ambito dei quali continua, invece, ad operare un'assurda sovrapposizione di strumenti di contrasto all'evasione (fatturazione elettronica, «split payment» e «reverse charge»), che complica la gestione contabile e amministrativa delle commesse ed arreca un danno finanziario particolarmente ingente alle imprese, per effetto del credito IVA che si forma in capo alle stesse, senza incrementare proporzionalmente l'efficacia dei controlli;
si sottolinea che tutto ciò arreca un grave danno alle imprese, sia sotto il profilo degli adempimenti, sia dal punto di vista economico-finanziario, alla luce del fatto che lo split payment provoca un aumento esponenziale del credito IVA, con tutte le difficoltà di recupero tempestivo dello stesso;
tale criticità, poi, si aggrava quando i lavori sono realizzati tramite strutture consortili;
in questi casi, infatti, il credito IVA si forma in capo al Consorzio che, per sua natura, è destinato a sciogliersi ad opera ultimata, per cui il recupero del credito diventa veramente difficoltoso;
questo comporta, per le imprese, una pesante perdita di liquidità stimata in circa 2,4 miliardi di euro l'anno, mettendo seriamente a rischio l'equilibrio finanziario delle imprese, costrette anche a subire i ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione, che drenano ulteriori 8 miliardi di euro di liquidità,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa volta a prevedere un congruo differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni di almeno un anno o comunque una maggiore gradualità nell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, distinguendo tra le imprese in relazione alla loro dimensione e al numero di occupati e prevedendo un adeguato periodo di sperimentazione;
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa volta a dirimere le criticità esposte in premessa con riferimento al sistema delle imprese nei cui confronti l'istituto dello split payment rimane in vigore fino al 30 giugno 2020.
9/1408/9. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):evasione fiscale
IVA
revisione della legge