ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01408/062

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: DEIDDA SALVATORE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 13/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA 13/12/2018
ACQUAROLI FRANCESCO FRATELLI D'ITALIA 13/12/2018


Stato iter:
13/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/12/2018
BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/12/2018

ACCOLTO IL 13/12/2018

PARERE GOVERNO IL 13/12/2018

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/12/2018

CONCLUSO IL 13/12/2018

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01408/062
presentato da
DEIDDA Salvatore
testo di
Giovedì 13 dicembre 2018, seduta n. 101

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia fiscale, dalla pacificazione alla semplificazione fiscale fino al contrasto all'evasione fiscale;

    in particolare, l'articolo 19 del decreto introduce la nuova modalità di calcolo delle accise per i combustibili impiegati in impianti di cogenerazione;

    l'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sottopone ad accise il carburante per autotrazione, stabilendo, avuto riguardo a tale tipologia di tassazione, che la relativa obbligazione tributaria sorga al momento della fabbricazione o importazione;

    il citato decreto legislativo ha previsto che la suindicata tassazione divenga esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato, precisando, altresì, che l'Amministrazione Finanziaria possa autorizzare la realizzazione e l'utilizzo di depositi fiscali nel cui ambito i prodotti sottoposti ad accise possono transitare in regime sospensivo, senza, cioè, che tali scambi abbiano rilevanza fiscale e, quindi, comportino l'esigibilità della medesima obbligazione tributaria;

    con riferimento agli scambi commerciali provenienti dai depositi fiscali, l'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, determina il sorgere dell'obbligazione tributaria nel momento dell'immissione in consumo diretta ad un destinatario non in possesso della qualifica di «deposito fiscale»;

    l'articolo 8, lettera e), dello Statuto Speciale per la regione Autonoma della Sardegna, nella sua originaria formulazione, aveva previsto che le entrate della regione fossero costituite, tra le altre cose, dal 90 per cento dell'imposta di fabbricazione maturata nell'ambito territoriale della medesima regione;

    nel territorio della regione Sardegna insiste un impianto di produzione di carburanti di proprietà della SARAS S.p.a., nel quale viene lavorata una quota di poco superiore al 15 per cento di tutti i prodotti petroliferi prodotti nel nostro paese, e che la gran parte di tali prodotti viene inviata presso diversi depositi fiscali, parimenti di proprietà della medesima Società, siti nei Comuni di Arcola (La Spezia), Civitavecchia, Livorno e Ravenna; mentre solo una piccola parte dei citati prodotti viene immessa in commercio direttamente nel territorio isolano;

    in forza dell'originaria formulazione del citato articolo 8 dello Statuto, le accise relative alla maggior parte dei prodotti petroliferi fabbricati dalla SARAS in Sardegna diventavano esigibili e quindi riscosse fuori dalla Sardegna, di guisa che le medesime non concorrevano a formare le entrate della regione;

    il citato quadro normativo è stato modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale ha aggiunto al citato articolo 8 dello Statuto, il seguente comma: nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigente amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione;

    pur essendo tale modifica stata introdotta a seguito di un complessivo accordo Stato-regione – in forza del quale, a fronte delle maggiori entrate, la regione Sardegna si accollava gli oneri relativi alla sanità e ai trasporti – l'Amministrazione Statale ha attribuito alla normativa suindicata un'inaccettabile interpretazione stabilendo che alla Sardegna spetterebbe comunque la sola quota delle accise percepite nell'ambito territoriale isolano, senza che, dunque, possano essere trasferite alla medesima regione quelle conseguenti ai prodotti fabbricati in Sardegna, seppur riscosse altrove;

    senza voler tralasciare l'aspetto economico, l'attribuzione di tali somme alla regione Sardegna rappresenterebbe anche un segnale di ristoro avuto riguardo al pregiudizio ambientale ed ecologico arrecato al territorio sardo dalla presenza del citato impianto di proprietà della SARAS, oltre che un atto dovuto in ragione del citato accordo intervenuto con lo Stato e in ossequio alle disposizioni Statutarie, essendo, tra l'altro, queste ultime, di rango costituzionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni necessario adempimento, al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 8 dello Statuto Speciale per la regione Autonoma della Sardegna e, conseguentemente, a valutare l'opportunità di prevedere il trasferimento delle quote delle accise nella misura prevista dal citato articolo 8, lettera e), con particolare riferimento a quelle riscosse sui carburanti e sui derivati petroliferi prodotti nel territorio regionale.
9/1408/62. (Testo modificato nel corso della seduta) Deidda, Osnato, Acquaroli, Varchi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto petrolifero

accisa

condizione economica