ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01408/058

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: RAMPELLI FABIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 13/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SILVESTRONI MARCO FRATELLI D'ITALIA 13/12/2018


Stato iter:
13/12/2018
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 13/12/2018

CONCLUSO IL 13/12/2018

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01408/058
presentato da
RAMPELLI Fabio
testo di
Giovedì 13 dicembre 2018, seduta n. 101

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del presente provvedimento tratta la «definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione», e il comma 16 dello stesso dispone in merito agli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;

    a tal fine è bene ricordare come ai sensi dell'articolo 38 della costituzione, la previdenza obbligatoria è un diritto garantito dallo Stato, a fronte del quale ogni cittadino è tenuto a contribuire mediante versamenti all'ente di competenza che, secondo dettami legislativi, viene individuato in relazione alla tipologia di attività lavorativa svolta;

    parimenti, è sempre l'attività lavorativa concretamente svolta che determina il regime previdenziale applicabile al singolo lavoratore, nel rispetto del principio di autonomia degli enti previdenziali e del principio di esclusività;

    pertanto, in relazione ad attività professionali liberamente svolte, per le quali sia richiesta iscrizione ad apposito Albo, l'ente previdenziale di diritto privato della categoria (Inarcassa per ingegneri e architetti, cassa Forense per avvocati, eccetera) risulta essere l'unico competente a dettare, in via esclusiva, la disciplina previdenziale per gli iscritti, così come disposto dall'articolo 2, comma 25, della legge 335/1995 che ha riformato il sistema pensionistico obbligatorio e complementare ed ha istituito la Gestione Separata INPS;

    a conferma di quanto sopra è intervenuta l'interpretazione autentica del legislatore che all'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, dispone che «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti»;

    in questo ben delineato quadro normativo l'INPS, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, con le operazioni «Poseidone» e «Poseidone 2» ha proceduto ad un'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata per centinaia di migliaia di professionisti, regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, provvedendo a inviare avvisi bonari, cartelle di pagamento, preavvisi di fermo amministrativo, fino all'irrogazione di sanzioni di importo variabile;

    già nelle scorse settimane questo Governo, come reso noto dal sottosegretario Durigon, ha provveduto a invitare l'INPS «a valutare l'opportunità di agire in autotutela, annullando le suddette iscrizioni d'ufficio»,

impegna il Governo

a emanare ulteriori provvedimenti normativi che facciano definitiva chiarezza sull'estraneità alla gestione separata INPS dei liberi professionisti iscritti ad albi, come già richiamato dalle norme citate in premessa, anche al fine di evitare inutili e costosi contenziosi tra l'ente previdenziale e i professionisti coinvolti.
9/1408/58Rampelli, Silvestroni, Varchi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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