Legislatura: 18Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Primo firmatario: BRUNO BOSSIO VINCENZA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/12/2018 Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE VOTO 13/12/2018 Resoconto BRUNO BOSSIO VINCENZA PARTITO DEMOCRATICO
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/12/2018
ACCOLTO IL 13/12/2018
PARERE GOVERNO IL 13/12/2018
DISCUSSIONE IL 13/12/2018
RESPINTO IL 13/12/2018
CONCLUSO IL 13/12/2018
La Camera,
premesso che:
la norma introdotta al Senato dall'articolo 22-bis che istituisce una nuova Autorità Portuale denominata dello «Stretto» risulta oggettivamente priva dei requisiti di necessità e urgenza propri della decretazione d'urgenza;
risulta in palese contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
la legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 8, comma 1, lettera f) prevedeva tra i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, con riferimento anche all'individuazione di Autorità di sistema portuale nonché alla governance, anche quello di tenere nella dovuta considerazione il ruolo delle regioni e degli enti locali interessati;
la norma in oggetto è priva di questo requisito e disattende tra l'altro la normativa vigente anche per quello che riguarda il rispetto delle specificità delle realtà portuali interessate rischiando di pregiudicarne potenzialità e prospettive considerata la differenza tra porti terminali passeggeri e porti di movimentazione merci come nel caso di Gioia Tauro;
la materia portuale tra l'altro rientra tra le materie su cui vi è competenza concorrente e che vi sono già interventi da parte della Corte Costituzionale a tutela delle prerogative regionali e che sulla riforma di cui al richiamato decreto legislativo si era espressa anche la Conferenza unificata;
anche la previsione del riferimento alla ZES rischia solo di accentuare la confusione normativa senza rispondere alle legittime domande di crescita e sviluppo di ciascuno dei porti interessati anche perché tra merci e passeggeri vi è una evidente differenza che non può essere affrontata con un atto d'imperio mediante un articolo aggiuntivo inserito in un decreto-legge;
la stessa IX Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati in sede di parere aveva evidenziato suddetta criticità con la seguente osservazione che si riporta in maniera testuale:
a) con riferimento all'articolo 22-bis, si valuti l'opportunità di assicurare un coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei porti rientranti nell'ambito di competenza dell'autorità portuale, anche con l'eventuale attivazione del procedimento di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994, e di ricomprendere, nel rispetto delle specificità regionali, i porti di Gioia Tauro, Villa San Giovanni e Reggio Calabria nell'ambito di competenza di un'unica Autorità portuale, in una prospettiva di sviluppo commerciale e di riorganizzazione del sistema portuale, evitando la congestione di traffico nella città di Reggio Calabria,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di convocare una riunione istituzionale con la regione Calabria al fine di attivare le procedure previste ai sensi della legge n. 84 del 1994 per il rispetto delle competenze istituzionali nonché delle specificità dei porti della Calabria affinché siano ricondotti nell'ambito della competenza di una specifica e autonoma Autorità di sistema portuale.
9/1408/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Bruno Bossio.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):competenza istituzionale
impianto portuale
utente dei trasporti