ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01346/086

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 91 del 27/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: RIZZO NERVO LUCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/11/2018


Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/11/2018
Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 28/11/2018
Resoconto RIZZO NERVO LUCA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2018

NON ACCOLTO IL 28/11/2018

PARERE GOVERNO IL 28/11/2018

DISCUSSIONE IL 28/11/2018

RESPINTO IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01346/086
presentato da
RIZZO NERVO Luca
testo presentato
Martedì 27 novembre 2018
modificato
Mercoledì 28 novembre 2018, seduta n. 92

   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
   premesso che:
    il decreto-legge in questione comporta profondi profili di incostituzionalità e nel suo complesso produrrà un livello esponenzialmente maggiore di insicurezza e disumanità;
    nel Sistema SPRAR vengono accolte ogni anno quasi 8.000 persone portatrici di vulnerabilità ed esigenze particolari: vittime di tortura e/o violenze, fisiche, sessuali, psicologiche; persone affette da malattie e/o disturbi mentali; disabili; vittime della tratta degli esseri umani; donne sole in gravidanza; vittime di mutilazioni genitali;
    si considera un'accoglienza annua di oltre 2.000 famiglie composte da circa 6.500 persone, inclusi i minori;
    nel caso di nuclei familiari per il 35 per cento si tratta di famiglie con quattro e più membri, fino a 11. Per il 41 per cento si tratta di nuclei composti da due persone e su tale percentuale incidono in particolare i nuclei monoparentali, con la presenza di madri sole con figli minori, che rappresentano situazioni di forte fragilità sociale e pertanto riconosciute come categoria vulnerabile, sia dalla normativa comunitaria che nazionale;
    i servizi di accoglienza destinati a tali situazioni di vulnerabilità sono assicurati anche in collaborazione con le ASL competenti per territorio, nonché con gli altri servizi locali, sociali, scolastici, educativi, in capo ai Comuni;
    si tratta dei medesimi servizi responsabili degli interventi destinati alla presa in carico e protezione dei neo maggiorenni destinatari di un decreto di prosieguo amministrativo da parte dei Tribunali per i minorenni;
   considerati gli obiettivi:
    di ottimizzare al massimo i costi della spesa pubblica, nazionale e locale;
    di ottimizzare al massimo la gestione della complessità di servizi locali, che comunque devono essere erogati a livello territoriale: socio-sanitari, scolastici, educativi;
    di facilitare i percorsi di inserimento socio-economico e di effettiva inclusione nel tessuto sociale, al fine di prevenire il rischio di marginalità sociale, di scivolamento progressivo nelle sacche di emarginazione e di devianza, con possibili ricadute sulla sicurezza dei territori;
    di prevenire rischi sanitari correlati alla salute pubblica;
    di prevenire qualsiasi rischio di ricaduta sui locali servizi sociali o di polizia in caso di mancata tempestività degli interventi;
   considerato inoltre che:
    per la legislazione italiana, quando un migrante si trova sul territorio comunale il Comune è tenuto a fornirgli servizi di carattere socio-sanitario, quali visite sanitarie generali o specialistiche, assistenza sociale o scolarizzazione se si tratta di minori o giovani adulti che necessitano di un supporto prolungato finalizzato all'autonomia, così come normato in base all'articolo 13 comma 2 legge n. 47 del 2017;
    tali servizi risultano essere maggiormente onerosi quando si tratta di migranti vulnerabili, ovvero vittime di tortura o violenza, vittime di tratta, persone disabili o con disagio mentale, persone che necessitano di un'assistenza domiciliare, sanitaria o prolungata, e singole gestanti;
    ad oggi, l'Ente locale aderente alla rete SPRAR si vede rimborsati tali servizi per i richiedenti e titolari protezione accolti nel progetto territoriale;
    impedire l'accesso dei richiedenti asilo vulnerabili all'interno dei progetti SPRAR significa far ricadere sui bilanci dei Comuni e delle Regioni i costi di servizi socio-sanitari che sarà in ogni caso necessario erogare senza poter accedere ad alcun rimborso da parte dello Stato;
    le indicazioni delle più recenti raccomandazioni delle autorità deputate alla supervisione della tutela dei minori e dei portatori di esigenze particolari considera preferibile l'accoglienza di tali categorie presso strutture con servizi specialistici, indipendentemente dallo status giuridico al momento dell'emersione della vulnerabilità, quali quelle presenti nello SPRAR,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
    estendere l'accesso allo SPRAR anche ai titolari del permesso di soggiorno per «protezione speciale» (articolo 32, comma 3, decreto legislativo n. 25 del 2008), ai richiedenti protezione portatori di esigenze particolari (articolo 17, comma 1, decreto legislativo n. 142 del 2015), ai nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, ai titolari di un permesso di soggiorno per cure mediche (articolo 19, comma 2, lettera d-bis, decreto legislativo n. 286 del 1998), per motivi di protezione sociale (articolo 18 decreto legislativo n. 286 del 1998), per le vittime di violenza domestica (articolo 18-bis decreto legislativo n. 286 del 1998), per calamità (articolo 20-bis decreto legislativo n. 286 del 1998), per sfruttamento lavorativo (articolo 22, comma 12-quater, decreto legislativo n. 286 del 1998), per atti di particolare valore (articolo 42-bis decreto legislativo n. 286 del 1998);
    assicurare la permanenza in accoglienza nel sistema di protezione dei neomaggiorenni che, entrati come minori, permangano nella condizione di richiedenti asilo nelle more della convocazione della commissione territoriale.
9/1346/86Rizzo Nervo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rischio sanitario

asilo politico

vittima