Legislatura: 18Seduta di annuncio: 91 del 27/11/2018
Primo firmatario: PRISCO EMANUELE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FIDANZA CARLO FRATELLI D'ITALIA 27/11/2018 VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA 27/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 27/11/2018 Resoconto PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA PARERE GOVERNO 28/11/2018 MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
DISCUSSIONE IL 27/11/2018
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2018
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 28/11/2018
ACCOLTO IL 28/11/2018
PARERE GOVERNO IL 28/11/2018
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/11/2018
CONCLUSO IL 28/11/2018
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
la libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno europeo, ma questo principio non si traduce in un diritto di soggiorno illimitato;
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, infatti, il cittadino comunitario ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, soltanto se possiedono alcuni requisiti, tra i quali la disponibilità per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti;
l'Unione Europea, pertanto, non legittima le migrazioni di persone prive di mezzi di sussistenza: il cittadino comunitario deve, infatti, alternativamente dimostrare o di avere un lavoro, autonomo o subordinato, da svolgere nello Stato ospitante ovvero di disporre di mezzi economici tali da escludere che egli possa diventare un onere per il sistema sociale dello Stato ospitante;
nonostante ciò, in Italia vivono numerosi cittadini che non hanno un'occupazione, né risorse sufficienti ai sensi della normativa in materia, ma continuano a vivere in una condizione di sostanziale invisibilità per le istituzioni italiane, spesso ai limiti della legalità, se non della vera e propria illegalità;
tali cittadini, costretti dalla situazione di indigenza a vivere di espedienti criminali, rappresentano una minaccia per la pubblica sicurezza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di applicare le disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti, come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
9/1346/43. (Testo modificato nel corso della seduta) Prisco, Fidanza, Varchi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):cittadino straniero
libera circolazione delle persone
risorsa economica