ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01346/032

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 91 del 27/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: LOLLOBRIGIDA FRANCESCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA 27/11/2018
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 27/11/2018
DONZELLI GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 27/11/2018
VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA 27/11/2018


Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/11/2018
Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2018

ACCOLTO IL 28/11/2018

PARERE GOVERNO IL 28/11/2018

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01346/032
presentato da
LOLLOBRIGIDA Francesco
testo presentato
Martedì 27 novembre 2018
modificato
Mercoledì 28 novembre 2018, seduta n. 92

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento posto in votazione tratta, tra le altre, materie inerenti l'immigrazione e la sicurezza pubblica, in particolare modo il Titolo I reca «Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione»;
    nello specifico, il decreto-legge in oggetto, reca l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal Testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 6). La corrispettiva tutela sostanziale si prevede permanga per alcune fattispecie di permessi di soggiorno «speciali»;
    l'Italia, in linea con il diritto internazionale e dell'Unione europea, nonché con la nostra Costituzione, garantisce le forme di protezione internazionale generalmente riconosciute: il diritto di asilo e la protezione sussidiaria, inoltre, il nostro legislatore, ha dotato il nostro impianto di un terzo tipo di forma di tutela: la protezione umanitaria;
    la protezione umanitaria è richiamata dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e prevede che la questura possa rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari tutte le volte in cui le commissioni territoriali, pur non ravvisando gli estremi per il riconoscimento della protezione internazionale, ritengano che la situazione del richiedente asilo sussistenti sia caratterizzata da «gravi motivi di carattere umanitario»;
    purtroppo, è evidente che negli ultimi anni, tale istituto è stato abusato, da coloro i quali, non avendo diritto all'asilo o alla protezione sussidiaria, non avrebbero titolo alcuno per essere accolti nel nostro Paese;
    ad oggi, l'istituto della protezione umanitaria diffonde l'illusoria certezza che è sempre possibile ottenere, chiedendolo asilo, dal momento che, nel peggiore dei casi si avrebbe un permesso temporaneo grazie alla protezione umanitaria;
    tutto ciò non fa altro che ingolfare ulteriormente la macchina dell'accoglienza, inoltre, tale istituto è accessorio rispetto al sistema italiano della protezione internazionale e mina alla base l'efficienza del sistema stesso;
    la trasmissione al questore significa che la commissione ha escluso che vi siano elementi tali da far scattare un obbligo di protezione di natura costituzionale, poiché appunto nell'assolvimento di un tale obbligo non vi potrebbe essere alcuna discrezionalità. La soppressione di questo istituto non lederebbe il sistema italiano di protezione dei diritti fondamentali, ma contribuirebbe invece alla razionalizzazione del suo impianto grazie all'eliminazione di norme ridondanti;
    questa razionalizzazione giuridica rappresenta anche un atto dovuto nei confronti dei migranti richiedenti asilo, ai quali va data certezza sul loro status nel territorio italiano per quel che riguarda, in particolare, il riconoscimento o no del diritto alla protezione internazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, a garanzia della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini, nel momento in cui non si ravvisino gli estremi previsti per la protezione internazionale, di abolire la disposizione che prevede l'opportunità per la questura di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari tutte le volte in cui le commissioni territoriali, rilevino «gravi motivi di carattere umanitario» a carico del richiedente asilo.
9/1346/32Lollobrigida, Meloni, Prisco, Donzelli, Varchi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

asilo politico

diritto di soggiorno

diritto d'asilo