Legislatura: 18Seduta di annuncio: 91 del 27/11/2018
Primo firmatario: D'ETTORE FELICE MAURIZIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BARTOLOZZI GIUSI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 27/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/11/2018 Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2018
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/11/2018
PARERE GOVERNO IL 28/11/2018
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/11/2018
CONCLUSO IL 28/11/2018
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula si propone, da un lato, la finalità di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, e dall'altro, di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
il Titolo III del decreto-legge introduce disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno e interventi per rafforzare l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati;
nello specifico, l'articolo 36 del provvedimento reca modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati;
il comma 1, dell'articolo 36, modifica l'articolo 35 del codice antimafia relativo alla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario. In particolare il comma 2 dell'articolo 35 del codice antimafia prevede, fra le altre, che con decreto interministeriale siano individuati i criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero di incarichi aziendali in corso, comunque non superiori a tre. Il comma 2 prevede inoltre che all'atto della nomina l'amministratore giudiziario è tenuto – proprio per il limite suddetto – a comunicare al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso anche se conferiti da altra autorità;
il comma 4-bis dell'articolo 35 del codice antimafia, così come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54, a decorrere dal 25 giugno 2018, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 54 del 2018, non tiene conto del fatto che sussistono caratteristiche di esercizio della libera professione (avvocati, commercialisti ed altri) sulla quale sono intervenute rilevanti novità, riguardanti la progressiva affermazione di nuove forme di svolgimento dell'attività legale mediante la costituzione di grandi studi professionali e mediante la formazione di società tra professionisti;
la disposizione citata, pertanto, non disciplina tali ipotesi, limitandosi a prevedere ipotesi di incompatibilità tra il singolo professionista e il magistrato addetto all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico. Nella realtà, il sistema viene aggirato con il conferimento dell'incarico non al professionista che intrattiene i suddetti rapporti, ma al collega di studio o al socio: suggerisce quindi di introdurre un'apposita disposizione al riguardo,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile al fine di escludere l'eventualità di assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, non solo per coloro i quali hanno con i magistrati addetti all'ufficio giudiziario, al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, un rapporto di assidua frequentazione, ma anche per il collega di studio o il socio del professionista che intrattiene i suddetti rapporti.
9/1346/26. D'Ettore, Bartolozzi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):libera professione
magistrato