Legislatura: 18Seduta di annuncio: 91 del 27/11/2018
Primo firmatario: FATUZZO CARLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 27/11/2018 Resoconto FATUZZO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE DICHIARAZIONE GOVERNO 28/11/2018 Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO) INTERVENTO PARLAMENTARE 28/11/2018 Resoconto FATUZZO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE PARERE GOVERNO 28/11/2018 Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
DISCUSSIONE IL 27/11/2018
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2018
DISCUSSIONE IL 28/11/2018
ACCOLTO IL 28/11/2018
PARERE GOVERNO IL 28/11/2018
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/11/2018
CONCLUSO IL 28/11/2018
La Camera,
premesso che:
per il provvedimento giunto all'esame dell'Aula, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, è stato di fatto precluso un adeguato esame delle disposizioni presenti;
a seguito dell'esame svoltosi al Senato, il provvedimento consta ora di ben 74 articoli complessivi, ben trentaquattro in più rispetto al testo del decreto-legge originario;
le disposizioni recate appaiono riconducibili a due principali finalità: da un lato quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro, quella di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
in particolare al Titolo I, il Capo I reca Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all'immigrazione illegale prevedendo interventi al testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
l'articolo 22, comma 13 del richiamato decreto legislativo come modificato dall'articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dispone che, fatto salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
paradossalmente, tale trattamento di maggior favore, cioè anche con contribuzione inferiore a cinque anni, non è previsto attualmente dal nostro ordinamento per i lavoratori italiani i quali al compimento del sessantacinquesimo anno di età non possono ancora accedere al trattamento pensionistico, se non in peculiari condizioni a seconda della normativa di riferimento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure normative urgenti per adeguare il trattamento di maggior favore, cioè anche con contribuzione inferiore a cinque anni, già previsto per i lavoratori extracomunitari rimpatriati ai lavoratori italiani, al fine di tutelare e garantire a questi ultimi, il diritto alla pensione.
9/1346/21. Fatuzzo.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):lotta contro la criminalita'
lavoratore migrante
diritto sociale