Legislatura: 18Seduta di annuncio: 91 del 27/11/2018
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 27/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 27/11/2018 SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 27/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/11/2018 Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2018
NON ACCOLTO IL 28/11/2018
PARERE GOVERNO IL 28/11/2018
RITIRATO IL 28/11/2018
CONCLUSO IL 28/11/2018
La Camera,
premesso che:
il presente decreto-legge, all'articolo 1, di fatto sopprime la protezione per motivi umanitari, quale istituto giuridico generale, e mantiene solo alcune tipologie di richiesta eccezionali, riconducibili al movente umanitario;
l'ordinamento comunitario, infatti, prevede solo la possibilità per gli Stati membri di prevedere la protezione per motivi umanitari, il cui obbligo quindi era riconducibile solo al nostro ordinamento interno;
attraverso le novelle apportate con l'articolo 1 al testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (comma 1) e al decreto legislativo n. 25 del 2008 che ha recepito in Italia la direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (comma 2), di fatto si abroga l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari e si mantengono solo fattispecie speciali di temporanea tutela dello straniero per esigenze di carattere umanitario a favore di permessi di soggiorno speciali;
con riguardo, in particolare, al decreto legislativo n. 25 del 2008, le modifiche apportate hanno circoscritto notevolmente l'ambito di valutazione della Commissione territoriale, che è l'autorità competente all'esame delle domande per riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, trasferendo di fatto sul questore il potere decisorio per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in tal senso contravvenendo anche all'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, contraria alla discrezionalità valutativa in capo al questore, privo di un potere accertativo circa la sussistenza dei presupposti che spettano alla commissione territoriale, che rilascerà quindi un permesso di soggiorno con la dicitura «protezione speciale» della validità di un anno, rinnovabile;
in tale contesto, non si affronta il problema che si pone quando un migrante presenta in Italia, dove si è già autonomamente trasferito, una domanda di permesso di soggiorno dopo aver avuto un diniego da parte di un altro stato membro,
impegna il Governo
a dettare disposizioni alle Commissioni territoriali nel senso di dichiarare inammissibile la domanda di protezione internazionale nel caso in cui il richiedente ripresenti la domanda in Italia, dove nel frattempo si è autonomamente trasferito, dopo che già un altro Stato membro che attua la direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, abbia preso una decisione in precedenza, senza che siano intervenuti nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.
9/1346/17. Gebhard, Plangger, Schullian.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto di soggiorno
applicazione del diritto comunitario
paese membro