ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01346/134

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 91 del 27/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: FASSINO PIERO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/11/2018


Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/11/2018
Resoconto FASSINO PIERO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 28/11/2018
Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/11/2018

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2018

NON ACCOLTO IL 28/11/2018

PARERE GOVERNO IL 28/11/2018

RITIRATO IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01346/134
presentato da
FASSINO Piero
testo presentato
Martedì 27 novembre 2018
modificato
Mercoledì 28 novembre 2018, seduta n. 92

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in questione comporta profondi profili di incostituzionalità e nel suo complesso produrrà un livello esponenzialmente maggiore di insicurezza e di disumanità;
    in particolare l'abrogazione dell'istituto della protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che viene ristretto in modo draconiano e sostituito da permessi «per casi speciali» presenta, oltre che profili di evidente criticità costituzionale, anche profili di particolare preoccupazione per quanto riguarda la protezione dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 13 della legge n. 47 del 2017;
    ci si riferisce, in particolare, alla fase di transizione che accompagna verso la maggiore età i ragazzi neomaggiorenni (i cosiddetti care leavers) che rimangono, una volta usciti dal sistema di protezione dello Stato, senza una famiglia che li sostenga, particolarmente scoperti e in condizione di particolare vulnerabilità;
    di questa preoccupazione si erano fatti carico le nostre maggioranze e i Governi del Partito democratico, come dimostrato da due recenti interventi normativi, quali ad esempio la previsione contenuta nella legge di bilancio 2018 che ha riservato, in via sperimentale, ai care leavers un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare in ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, garantendo la continuità dell'assistenza nei loro confronti, sino al compimento del ventunesimo anno d'età, soprattutto, la legge n. 47 del 2017, recante norme di protezione dei minori stranieri non accompagnati che, all'articolo 13, valorizza la possibilità per i tribunali per i minorenni di disporre l'affido al servizio sociale del neo maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età;
    con l'abolizione del permesso della protezione umanitaria, i minori che hanno fatto richiesta di protezione internazionale e che si vedranno eventualmente notificare il diniego rischiano di rimanere privi di qualunque forma di protezione;
    durante i lavori del Senato sono stati approvati, inoltre, ulteriori emendamenti peggiorativi, uno dei quali è andato a eliminare un'importante garanzia prevista dalla legge n. 47 per i neomaggiorenni in attesa di convertire il proprio permesso di soggiorno per minore età in un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione, come previsto dall'articolo 32 comma 1-bis del Testo Unico sull'immigrazione;
    la conversione del permesso da parte della Questura è sottoposta al parere positivo sul percorso di integrazione emanato dal Ministero del Lavoro. Per evitare che, in caso di mancata risposta dell'amministrazione, i ragazzi in attesa del parere permanessero in un limbo anche di mesi, la legge n. 47 aveva previsto l'applicabilità del silenzio-assenso, consentendo quindi alle Questure di rilasciare il permesso senza dover attendere il parere oltre i termini previsti;
    tale garanzia, contenuta negli ultimi due periodi dello stesso comma 1-bis dell'articolo 32, quando applicata ha consentito ai neomaggiorenni di fuoriuscire da questo limbo di attesa e poter proseguire il proprio percorso in continuità con quanto realizzato (percorsi di studio, di formazione professionale, etc.) senza subire gli effetti di una permanenza sul territorio pur regolare ma mancante di un permesso di soggiorno, ad esempio le difficoltà di accesso a percorsi di formazione professionale o all'iscrizione anagrafica;
    anche gli auditi in Commissione Affari costituzionali, nel corso di questo a dir poco «contratto» e superficiale esame, dovuto alla fretta e alle contraddizioni interne alla stessa maggioranza di Governo, hanno pressoché tutti (ci riferiamo alla Autorità Garante dell'adolescenza e dell'infanzia, al Consiglio Superiore della Magistratura, all'ANCI, all'UNHCR, al Tavolo Asilo e altri) sottolineato i rischi legati alle misure introdotte da decreto, tra queste in particolare la soppressione del permesso umanitario e il rifiuto del modello SPRAR, di fatto dolosamente in via di abbandono per andare nuovamente verso la logica dei grandi centri, più costosi, insicuri e permeabili alle infiltrazioni criminali,

impegna il Governo:

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere tra i permessi per «casi speciali» una nuova fattispecie riguardante i minori stranieri non accompagnati divenuti nel frattempo neomaggiorenni la cui situazione non sia riconducibile ad altre forme di protezione e che tale permesso, alla scadenza, possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro o attesa occupazione, nonché a escludere espressamente l'applicazione delle norme sul trattenimento e sulle procedure accelerate di frontiera ai minori stranieri non accompagnati, i minori stranieri divenuti nel frattempo neomaggiorenni e i nuclei familiari con figli di minore età, trattandosi di luoghi non adatti.
9/1346/134Fassino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

tutela

protezione dell'infanzia

diritto di soggiorno